Art. 7. Disponibilita' degli immobili e delle aree 1. La rilocalizzazione puo' avvenire mediante il recupero di immobili esistenti, l'acquisizione o l'edificazione di nuove abitazioni. 2. Gli immobili da recuperare o gia' costruiti, nonche' le aree sulle quali edificare gli immobili previsti dal piano, sono acquisiti dal comune al proprio patrimonio con acquisizione diretta mediante compravendita. 3. Gli immobili da recuperare, quelli gia' costruiti o le aree necessarie, secondo gli indici urbanistici vigenti, per l'edificazione di unita' immobiliari equivalenti a quelle da abbandonare e comunque non aventi una superficie utile abitabile superiore a 200 metri quadrati sono quindi ceduti dal comune ai privati partecipanti al piano al prezzo di acquisizione. 4. Le aree sulle quali insistono gli immobili da demolire, per la parte ricompresa nell'area classificata a rischio, sono acquisite al patrimonio indisponibile del comune e sono rese inedificabili. 5. Gli immobili dismessi sono demoliti e l'area relativa e' fatta oggetto di specifici interventi di ripristino ambientale a cura del comune, salvo diversa indicazione delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio limitatamente agli immobili classificati dai PRG come monumento o documento. 6. Il piano puo' escludere l'acquisizione al patrimonio indisponibile del comune delle aree dismesse qualora il proprietario si obblighi, con apposita convenzione, al ripristino ambientale delle stesse, comprensivo della demolizione, e alla loro destinazione secondo usi compatibili con le esigenze di sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio, rinunciando contestualmente alle agevolazioni previste da disposizioni regionali connesse al ristoro dei danni provocati da calamita' naturali.