Art. 7.
             Disponibilita' degli immobili e delle aree
    1.  La  rilocalizzazione  puo'  avvenire  mediante il recupero di
immobili   esistenti,   l'acquisizione   o  l'edificazione  di  nuove
abitazioni.
    2.  Gli  immobili da recuperare o gia' costruiti, nonche' le aree
sulle quali edificare gli immobili previsti dal piano, sono acquisiti
dal  comune  al  proprio patrimonio con acquisizione diretta mediante
compravendita.
    3.  Gli  immobili  da recuperare, quelli gia' costruiti o le aree
necessarie,    secondo    gli   indici   urbanistici   vigenti,   per
l'edificazione   di   unita'  immobiliari  equivalenti  a  quelle  da
abbandonare  e  comunque  non  aventi  una superficie utile abitabile
superiore  a  200  metri  quadrati  sono  quindi ceduti dal comune ai
privati partecipanti al piano al prezzo di acquisizione.
    4. Le aree sulle quali insistono gli immobili da demolire, per la
parte  ricompresa nell'area classificata a rischio, sono acquisite al
patrimonio indisponibile del comune e sono rese inedificabili.
    5. Gli immobili dismessi sono demoliti e l'area relativa e' fatta
oggetto  di  specifici interventi di ripristino ambientale a cura del
comune,   salvo   diversa   indicazione   delle  strutture  regionali
competenti  in  materia  di  beni culturali e di tutela del paesaggio
limitatamente  agli  immobili  classificati  dai PRG come monumento o
documento.
    6.   Il   piano   puo'  escludere  l'acquisizione  al  patrimonio
indisponibile  del comune delle aree dismesse qualora il proprietario
si obblighi, con apposita convenzione, al ripristino ambientale delle
stesse,  comprensivo  della  demolizione,  e  alla  loro destinazione
secondo  usi  compatibili  con  le  esigenze di sicurezza idraulica e
idrogeologica   del   territorio,  rinunciando  contestualmente  alle
agevolazioni  previste  da disposizioni regionali connesse al ristoro
dei danni provocati da calamita' naturali.