Art. 8.
               Delocalizzazione ad iniziativa privata
    1.  Nei  comuni  sprovvisti  di  piano  la  delocalizzazione puo'
attuarsi su iniziativa dei proprietari degli immobili interessati; il
reperimento e l'acquisizione dell'immobile o del terreno da edificare
avviene  a  cura  del  privato interessato e la delocalizzazione deve
riguardare l'intero edificio.
    2. Le aree sulle quali insistono gli immobili da demolire, per la
parte  ricompresa nell'area classificata a rischio, sono acquisite al
patrimonio indisponibile del comune e sono rese inedificabili.
    3. Gli immobili dismessi sono demoliti e l'area relativa e' fatta
oggetto  di  specifici interventi di ripristino ambientale a cura del
comune,   salvo   diversa   indicazione   delle  strutture  regionali
competenti  in  materia  di  beni culturali e di tutela del paesaggio
limitatamente  agli  immobili  classificati  dai PRG come monumento o
documento.
    4.   Le   aree   dismesse   non   sono  acquisite  al  patrimonio
indisponibile del comune qualora il privato si obblighi, con apposita
convenzione, al ripristino ambientale delle stesse, comprensivo delle
opere   di   demolizione,   e  alla  loro  destinazione  secondo  usi
compatibili  con  le  esigenze di sicurezza idraulica e idrogeologica
del    territorio,   rinunciando   contestualmente   alle   eventuali
agevolazioni  previste  da disposizioni regionali connesse al ristoro
dei danni provocati da calamita' naturali.