Art. 8. Delocalizzazione ad iniziativa privata 1. Nei comuni sprovvisti di piano la delocalizzazione puo' attuarsi su iniziativa dei proprietari degli immobili interessati; il reperimento e l'acquisizione dell'immobile o del terreno da edificare avviene a cura del privato interessato e la delocalizzazione deve riguardare l'intero edificio. 2. Le aree sulle quali insistono gli immobili da demolire, per la parte ricompresa nell'area classificata a rischio, sono acquisite al patrimonio indisponibile del comune e sono rese inedificabili. 3. Gli immobili dismessi sono demoliti e l'area relativa e' fatta oggetto di specifici interventi di ripristino ambientale a cura del comune, salvo diversa indicazione delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio limitatamente agli immobili classificati dai PRG come monumento o documento. 4. Le aree dismesse non sono acquisite al patrimonio indisponibile del comune qualora il privato si obblighi, con apposita convenzione, al ripristino ambientale delle stesse, comprensivo delle opere di demolizione, e alla loro destinazione secondo usi compatibili con le esigenze di sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio, rinunciando contestualmente alle eventuali agevolazioni previste da disposizioni regionali connesse al ristoro dei danni provocati da calamita' naturali.