Art. 9.
                        Oneri di trascrizione
    1.  Le  trascrizioni  nei  registri  immobiliari  degli  atti  di
trasferimento  delle aree e degli immobili da acquisire al patrimonio
indisponibile del comune, nonche' delle convenzioni aventi ad oggetto
il  ripristino  e  gli usi delle aree non acquisite sono effettuate a
cura e a spese del comune.