Art. 2. D i v i e t i 1. Nel territorio della Regione Emilia-Romagna sono vietati l'allevamento, l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di cani e galli a fini di sperimentazione. 2. E' altresi vietata la vivisezione a scopo didattico su tutti gli animali, salvo i casi autorizzati dalla Regione nell'ambito degli accordi di cui all'Art. 1, comma 2.