Art. 2.
                            D i v i e t i
    1.  Nel  territorio  della  Regione  Emilia-Romagna  sono vietati
l'allevamento,  l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di cani e
galli a fini di sperimentazione.
    2.  E'  altresi vietata la vivisezione a scopo didattico su tutti
gli animali, salvo i casi autorizzati dalla Regione nell'ambito degli
accordi di cui all'Art. 1, comma 2.