Art. 3.
                           S a n z i o n i
    1.  Chiunque  violi  quanto  disposto  dell'Art.  2  e' soggetto,
qualora  il fatto non costituisca reato, a sanzione amministrativa di
Euro 15.000, maggiorata a Euro 45.000 in caso di recidiva. E' in ogni
caso disposta la confisca degli animali.