Art. 4. V i g i l a n z a 1. Le funzioni di vigilanza e controllo relative all'Art. 2, comma 1 sono esercitate dalle province, dai comuni e dalle aziende unita' sanitarie locali che possono avvalersi della collaborazione delle guardie zoofile e delle guardie ecologiche volontarie (GEV), nell'ambito di convenzioni stipulate con i comuni singoli o associati. 2. Le funzioni di vigilanza e controllo relative all'Art. 2, comma 2 sono esercitato dalla Regione.