Art. 4.
                          V i g i l a n z a
    1.  Le  funzioni  di  vigilanza  e controllo relative all'Art. 2,
comma  1  sono  esercitate dalle province, dai comuni e dalle aziende
unita'  sanitarie  locali  che possono avvalersi della collaborazione
delle  guardie  zoofile  e delle guardie ecologiche volontarie (GEV),
nell'ambito   di   convenzioni  stipulate  con  i  comuni  singoli  o
associati.
    2.  Le  funzioni  di  vigilanza  e controllo relative all'Art. 2,
comma 2 sono esercitato dalla Regione.