Art. 5.
                          Norma finanziaria
    1.  Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, conseguenti agli accordi di cui all'art 1, comma 2 inerenti il
finanziamento  di ricerche, l'istituzione di premi per tesi di laurea
o  di  specializzazioni e le altre iniziative disposte dalla Regione,
si  fa  fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio
regionale,   di   apposito   capitolo   da  collocarsi  nella  unita'
previsionale di base che sara' dotata della necessaria disponibilita'
in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.