Art. 5. Norma finanziaria 1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, conseguenti agli accordi di cui all'art 1, comma 2 inerenti il finanziamento di ricerche, l'istituzione di premi per tesi di laurea o di specializzazioni e le altre iniziative disposte dalla Regione, si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di apposito capitolo da collocarsi nella unita' previsionale di base che sara' dotata della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.