(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 109 del 1 agosto 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge disciplina gli interventi per il miglioramento delle stazioni invernali esistenti, del sistema sciistico e degli impianti a fune, nel contesto delle politiche regionali di promozione turistica di tutela e di valorizzazione e ripristino delle risorse paesaggistiche ed ambientali, di sostegno all'occupazione ed allo sviluppo economico e sociale della montagna. 2. Alle finalita' previste dal precedente comma concorrono Regione, province, comunita' montane e comuni attraverso la predisposizione di specifiche previsioni programmatiche e piani operativi di intervento.