(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                       109 del 1 agosto 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.   La   presente   legge   disciplina  gli  interventi  per  il
miglioramento   delle   stazioni  invernali  esistenti,  del  sistema
sciistico  e  degli  impianti  a  fune,  nel contesto delle politiche
regionali  di  promozione  turistica  di tutela e di valorizzazione e
ripristino  delle  risorse  paesaggistiche ed ambientali, di sostegno
all'occupazione ed allo sviluppo economico e sociale della montagna.
    2.  Alle  finalita'  previste  dal  precedente  comma  concorrono
Regione,   province,   comunita'   montane  e  comuni  attraverso  la
predisposizione  di  specifiche  previsioni  programmatiche  e  piani
operativi di intervento.