Art. 10.
                        Misura dei contributi
    1. Gli interventi sono finanziati secondo le seguenti misure:
      a) per  gli  interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1
dell'art 8, contributi fino al 50 per cento della spesa ammissibile;
      b) per  nuovi  progetti  di  cui  alla  lettera  e) del comma 1
dell'Art. 8:
        per   gli   impianti   di   arroccamento,   contributi  nella
percentuale massima del 60 per cento della spesa ammissibile;
        per  gli  impianti  nelle  aree sciistiche, che hanno valenza
locale,   e  gli  altri  interventi  di  razionalizzazione  previsti,
contributi fino al 40 per cento della spesa ammissibile;
      c) per  gli  interventi  di  cui  alla  lettera  c) del comma 1
dell'Art. 3, contributi fino al 40 per cento della spesa ammissibile.
    Per  gli interventi di cui alle lettere d), f), g) e h) del comma
1   dell'Art.  3,  contributi  fino  al  30  per  cento  della  spesa
ammissibile.
    2.  La giunta con specifiche direttive stabilisce le modalita' ed
i  termini per la presentazione delle domande, i principali requisiti
di  fattibilita',  i criteri di valutazione, i criteri e le modalita'
operative   per   l'assegnazione   dei   contributi   e   l'eventuale
riassegnazione delle risorse non impegnate.