Art. 10. Misura dei contributi 1. Gli interventi sono finanziati secondo le seguenti misure: a) per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art 8, contributi fino al 50 per cento della spesa ammissibile; b) per nuovi progetti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'Art. 8: per gli impianti di arroccamento, contributi nella percentuale massima del 60 per cento della spesa ammissibile; per gli impianti nelle aree sciistiche, che hanno valenza locale, e gli altri interventi di razionalizzazione previsti, contributi fino al 40 per cento della spesa ammissibile; c) per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'Art. 3, contributi fino al 40 per cento della spesa ammissibile. Per gli interventi di cui alle lettere d), f), g) e h) del comma 1 dell'Art. 3, contributi fino al 30 per cento della spesa ammissibile. 2. La giunta con specifiche direttive stabilisce le modalita' ed i termini per la presentazione delle domande, i principali requisiti di fattibilita', i criteri di valutazione, i criteri e le modalita' operative per l'assegnazione dei contributi e l'eventuale riassegnazione delle risorse non impegnate.