Art. 11.
                          Norma finanziaria
    1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si
fa  fronte  mediante  l'istituzione,  nella  parte spesa del bilancio
regionale,   di   appositi   capitoli   da  collocarsi  nelle  unita'
previsionali   di   base   che   saranno   dotate   delle  necessarie
disponibilita'  in  sede  di  approvazione  della  legge  annuale  di
bilancio  ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'Art.  37  della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40.