Art. 11. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di appositi capitoli da collocarsi nelle unita' previsionali di base che saranno dotate delle necessarie disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi di quanto disposto dall'Art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40.