Art. 12. Norma transitoria 1. Fino all'approvazione del primo programma, previsto dalla presente legge, sono fatte salve le norme, gli impegni ed i procedimenti in corso, attivati in base alle disposizioni di cui alla legge regionale 24 agosto 1987, n. 26 "Interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche" e alla legge regionale 1 febbraio 2000, n. 2 "Modifiche alla legge regionale n. 26 del 24 agosto 1987 "Interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche".