Art. 12.
                          Norma transitoria
    1.  Fino  all'approvazione  del  primo  programma, previsto dalla
presente  legge,  sono  fatte  salve  le  norme,  gli  impegni  ed  i
procedimenti in corso, attivati in base alle disposizioni di cui alla
legge  regionale  24 agosto  1987,  n.  26 "Interventi a favore degli
impianti  di  risalita  e  delle  stazioni  sciistiche"  e alla legge
regionale 1 febbraio 2000, n. 2 "Modifiche alla legge regionale n. 26
del  24 agosto 1987 "Interventi a favore degli impianti di risalita e
delle stazioni sciistiche".