Art. 2. O b i e t t i v i 1. Gli interventi di sostegno alle stazioni invernali ed al sistema sciistico previsti dalla presente legge sono prevalentemente rivolti al conseguimento dei seguenti obiettivi: a) favorire la qualificazione ambientale e sportiva delle stazioni invernali e delle aree sciistiche del territorio regionale a prevalente utenza locale; b) sostenere l'ammodernamento, la razionalizzazione e l'adeguamento degli impianti a fune, delle altre attrezzature di trasporto e della produzione della neve, gli altri servizi delle stazioni sciistiche e dei comuni interessati al turismo invernale; c) assicurare la fruizione in sicurezza delle stazioni sciistiche e garantire un corretto esercizio di tutti gli sport invernali; d) accrescere la capacita' turistica, durante tutto l'arco dell'anno del territorio regionale appenninico; e) promuovere e qualificare gli sport invernali in ambito agonistico e amatoriale nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio del territorio dell'Appennino emiliano-romagnolo; f) incentivare l'utilizzo di sistemi collettivi di trasporto, sia su ferro che su gomma, per raggiungere le stazioni sciistiche e favorire la realizzazione di parcheggi scambiatori e sistemi di mobilita' integrati con l'uso degli impianti per ridurre l'impatto della mobilita' sul territorio e sull'ambiente montano; g) promuovere la creazione di un nuovo indotto occupazionale, anche attraverso la qualificazione professionale degli operatori; h) ripristinare l'ambiente attraverso lo smantellamento di impianti obsoleti ed inutilizzati.