Art. 2.
                          O b i e t t i v i
    1.  Gli  interventi  di  sostegno  alle  stazioni invernali ed al
sistema  sciistico previsti dalla presente legge sono prevalentemente
rivolti al conseguimento dei seguenti obiettivi:
      a) favorire  la  qualificazione  ambientale  e  sportiva  delle
stazioni invernali e delle aree sciistiche del territorio regionale a
prevalente utenza locale;
      b) sostenere    l'ammodernamento,    la   razionalizzazione   e
l'adeguamento  degli  impianti  a  fune,  delle altre attrezzature di
trasporto  e  della  produzione  della  neve, gli altri servizi delle
stazioni sciistiche e dei comuni interessati al turismo invernale;
      c) assicurare   la   fruizione   in  sicurezza  delle  stazioni
sciistiche  e  garantire  un  corretto  esercizio  di tutti gli sport
invernali;
      d) accrescere  la  capacita'  turistica,  durante  tutto l'arco
dell'anno del territorio regionale appenninico;
      e) promuovere  e  qualificare  gli  sport  invernali  in ambito
agonistico  e  amatoriale  nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio
del territorio dell'Appennino emiliano-romagnolo;
      f) incentivare  l'utilizzo  di sistemi collettivi di trasporto,
sia  su  ferro che su gomma, per raggiungere le stazioni sciistiche e
favorire  la  realizzazione  di  parcheggi  scambiatori  e sistemi di
mobilita'  integrati  con  l'uso degli impianti per ridurre l'impatto
della mobilita' sul territorio e sull'ambiente montano;
      g) promuovere  la  creazione di un nuovo indotto occupazionale,
anche attraverso la qualificazione professionale degli operatori;
      h) ripristinare  l'ambiente  attraverso  lo  smantellamento  di
impianti obsoleti ed inutilizzati.