Art. 3.
                     Impianti sportivi invernali
    1.  Ai  fini  della  presente  legge  sono  considerati  impianti
sportivi invernali:
      a) impianti  di  risalita,  tutti  gli  impianti di trasporto a
fune,  i  tappeti mobili, e gli altri impianti destinati al trasporto
delle  persone  nelle  stazioni sciistiche, come definiti dall'Art. 5
della  legge  regionale  10 gennaio  1995,  n.  1  "Disciplina  degli
impianti  di  trasporto  a  fune, delle piste da sci e dei sistemi di
produzione programmata della neve";
      b) aree  sciistiche  gestite,  che  sono  superfici  aperte  al
pubblico,  destinate alla pratica degli sport invernali quali: lo sci
nelle  sue varie discipline, la tavola da neve, di seguito denominata
snowboard,  la  slitta,  lo  slittino.  Sono altresi' aree sciistiche
gestite  le  aree  destinate alle attivita' ludiche dei bambini quali
"baby  park"  e  "asili sulla neve" ed altre attivita' sportive sulla
neve;
      c) altri impianti sportivi invernali, quali gli impianti per lo
sport del ghiaccio.