Art. 3. Impianti sportivi invernali 1. Ai fini della presente legge sono considerati impianti sportivi invernali: a) impianti di risalita, tutti gli impianti di trasporto a fune, i tappeti mobili, e gli altri impianti destinati al trasporto delle persone nelle stazioni sciistiche, come definiti dall'Art. 5 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 1 "Disciplina degli impianti di trasporto a fune, delle piste da sci e dei sistemi di produzione programmata della neve"; b) aree sciistiche gestite, che sono superfici aperte al pubblico, destinate alla pratica degli sport invernali quali: lo sci nelle sue varie discipline, la tavola da neve, di seguito denominata snowboard, la slitta, lo slittino. Sono altresi' aree sciistiche gestite le aree destinate alle attivita' ludiche dei bambini quali "baby park" e "asili sulla neve" ed altre attivita' sportive sulla neve; c) altri impianti sportivi invernali, quali gli impianti per lo sport del ghiaccio.