Art. 4. Sicurezza sulle piste e sugli impianti 1. La sicurezza sugli impianti e sulle piste di cui all'Art. 3 e' assicurata dai gestori degli impianti che vigilano, informandone gli organi competenti, sull'osservanza delle norme di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1970 "Disposizioni per il comportamento degli sciatori che si servono degli impianti scioviari" e alla legge regionale n. 1 del 1995. 2. La giunta regionale, d'intesa con gli enti locali, l'associazione nazionale esercenti funiviari (ANEF) dell'Emilia-Romagna, le altre associazioni degli imprenditori e delle categorie professionali o volontarie operanti in alto Appennino adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento sulla sicurezza per gli impianti sportivi invernali.