Art. 4.
               Sicurezza sulle piste e sugli impianti
    1. La sicurezza sugli impianti e sulle piste di cui all'Art. 3 e'
assicurata  dai gestori degli impianti che vigilano, informandone gli
organi  competenti,  sull'osservanza  delle  norme  di cui al decreto
ministeriale  30 novembre  1970  "Disposizioni  per  il comportamento
degli  sciatori che si servono degli impianti scioviari" e alla legge
regionale n. 1 del 1995.
    2.   La   giunta   regionale,   d'intesa  con  gli  enti  locali,
l'associazione      nazionale      esercenti     funiviari     (ANEF)
dell'Emilia-Romagna, le altre associazioni degli imprenditori e delle
categorie  professionali  o  volontarie  operanti  in  alto Appennino
adotta,  entro  centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore
della  presente  legge,  apposito regolamento sulla sicurezza per gli
impianti sportivi invernali.