Art. 5.
                      Formazione professionale
    1.  La  formazione  degli  operatori  delle  stazioni  sciistiche
costituisce   strumento   per   la   promozione   della   qualita'  e
dell'efficacia  degli  interventi e dei servizi del sistema turistico
dell'Appennino   con  l'obiettivo  della  creazione  di  nuovi  spazi
occupazionali.
    2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di
formazione  professionale,  in  accordo con i gestori d'impianti, con
l'ANEF,   le  associazioni  sindacali  e  di  categoria  interessate,
promuove la formazione degli operatori delle stazioni sciistiche.
    3.  Alla  programmazione,  progettazione  e  realizzazione  delle
attivita' formative si applicano le norme di cui alla legge regionale
24 luglio  1979,  n.  19  "Riordino,  programmazione  e deleghe della
formazione alle professioni" e successive modificazioni.