Art. 5. Formazione professionale 1. La formazione degli operatori delle stazioni sciistiche costituisce strumento per la promozione della qualita' e dell'efficacia degli interventi e dei servizi del sistema turistico dell'Appennino con l'obiettivo della creazione di nuovi spazi occupazionali. 2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, in accordo con i gestori d'impianti, con l'ANEF, le associazioni sindacali e di categoria interessate, promuove la formazione degli operatori delle stazioni sciistiche. 3. Alla programmazione, progettazione e realizzazione delle attivita' formative si applicano le norme di cui alla legge regionale 24 luglio 1979, n. 19 "Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni" e successive modificazioni.