Art. 6. Programma regionale 1. La giunta regionale, sentite le province, le comunita' montane ed i comuni interessati, adotta il programma triennale degli interventi. Il programma e' approvato, sentita la commissione consiliare competente, entro il mese di gennaio di ciascun triennio. 2. Il programma triennale individua sulla base degli interventi di cui all'Art. 8 e nell'ambito delle risorse che saranno annualmente definite nella legge di approvazione del bilancio regionale: a) gli interventi prioritari; b) le caratteristiche tecnico-finanziarie dei progetti; c) i criteri e le modalita' per l'assegnazione dei contributi ed i tempi di realizzazione. 3. Eventuali modifiche all'ordine di priorita' indicato nel programma triennale rese necessarie da oggettive difficolta' che attengono alla fattibilita' possono essere autorizzate dalla giunta regionale purche' non alterino i criteri programmatici posti alla base della formulazione dello stesso. 4. Per l'anno 2002 la giunta regionale approva un piano stralcio, entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con le province interessate, per assicurare gli investimenti necessari ed urgenti, al fine di garantire il corretto funzionamento delle stazioni sciistiche. 5. Gli interventi contenuti nel piano stralcio saranno finanziati purche' realizzati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 6. La giunta regionale approva il piano operativo annuale entro il mese di maggio di ogni anno.