Art. 6.
                         Programma regionale
    1. La giunta regionale, sentite le province, le comunita' montane
ed   i  comuni  interessati,  adotta  il  programma  triennale  degli
interventi.   Il  programma  e'  approvato,  sentita  la  commissione
consiliare competente, entro il mese di gennaio di ciascun triennio.
    2.  Il  programma triennale individua sulla base degli interventi
di cui all'Art. 8 e nell'ambito delle risorse che saranno annualmente
definite nella legge di approvazione del bilancio regionale:
      a) gli interventi prioritari;
      b) le caratteristiche tecnico-finanziarie dei progetti;
      c) i  criteri  e le modalita' per l'assegnazione dei contributi
ed i tempi di realizzazione.
    3.  Eventuali  modifiche  all'ordine  di  priorita'  indicato nel
programma  triennale  rese  necessarie  da  oggettive difficolta' che
attengono  alla  fattibilita' possono essere autorizzate dalla giunta
regionale  purche'  non  alterino  i criteri programmatici posti alla
base della formulazione dello stesso.
    4. Per l'anno 2002 la giunta regionale approva un piano stralcio,
entro  settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  d'intesa  con  le  province  interessate,  per assicurare gli
investimenti  necessari  ed urgenti, al fine di garantire il corretto
funzionamento delle stazioni sciistiche.
    5. Gli interventi contenuti nel piano stralcio saranno finanziati
purche'  realizzati  successivamente  alla  data di entrata in vigore
della presente legge.
    6.  La  giunta regionale approva il piano operativo annuale entro
il mese di maggio di ogni anno.