Art. 7.
                       Funzioni delle province
    1.   Le   province,   in   attuazione  del  programma  triennale,
predispongono  entro il mese di marzo di ogni anno il piano operativo
annuale  che,  in  base  alle domande dei soggetti di cui all'Art. 9,
formula le proposte alla Regione.
    2.  Le  province  al  fine  di  attuare i principi della presente
legge,  oltre  a  definire i piani provinciali di intervento annuali,
predispongono  piani  pluriennali  per  assicurare  il raggiungimento
degli  obiettivi  di  cui  all'Art.  2  e  le  riorganizzazioni delle
stazioni  sciistiche.  Eventuali  allargamenti  delle aree sciistiche
sono   sottoposti  alle  procedure  previste  dalla  legge  regionale
24 marzo  2000,  n.  20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio",  e  devono  essere  ricompresi nel piano territoriale di
coordinamento provinciale (PTCP) o in eventuali sue varianti.
    3.  Le  province,  per la realizzazione degli obiettivi di cui ai
commi 1 e 2, sentono le comunita' montane competenti per territorio.