Art. 8.
                       Interventi finanziabili
    1.  Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente
legge,  la Regione Emilia-Romagna concede, sulla base delle priorita'
di cui all'Art. 6, contributi per:
      a) sistemazioni  ambientali, anche con interventi di ingegneria
naturalistica,   sentieristica  annessa  e  connessa  agli  impianti,
realizzazione,  adeguamento  e inerbimento di piste per la pratica di
discipline invernali;
      b) demolizione  di  impianti  di  risalita  dismessi e relativo
ripristino ambientale;
      c) interventi   di   revisione   periodica  degli  impianti  di
trasporto a fune;
      d) manutenzione straordinaria e razionalizzazione dei parcheggi
e  delle  vie  d'accesso agli impianti, favorendo la realizzazione di
parcheggi scambiatori e sistemi di mobilita' collettiva integrati con
l'uso degli impianti;
      e) realizzazione degli impianti nelle aree sciistiche:
        impianti di arroccamento;
        impianti  a  fune,  similari  e le strutture complementari ad
essi,  quali  impianti  di abduzione, invasi, reti ed impianti per la
produzione  neve, a condizione che rappresentino razionalizzazione di
impianti  esistenti  ovvero  collegamenti  di comprensorio o comunque
siano organicamente inseriti nello sviluppo di stazioni esistenti.
    La  realizzazione  degli  interventi e' ricompresa in un progetto
unitario  tale  da  produrre,  nell'ambito complessivo del territorio
montano nel quale sono inseriti, i seguenti effetti:
        l'aumento  dell'efficienza,  della qualita' e della sicurezza
del servizio offerto;
        la razionalizzione della conduzione degli impianti;
        la riduzione dell'impatto ambientale;
        l'aumento delle condizioni di sicurezza degli sciatori;
        la  razionalizzazione  del  sistema  degli impianti esistenti
anche  attraverso  la  sostituzione  o  la  soppressione  di  singoli
impianti;
        la  realizzazione di interventi per valorizzare anche i nuovi
sport della neve (come snowboard ad altre innovazioni);
      f) manutenzione  ordinaria e straordinaria degli altri impianti
sportivi invernali di cui Art. 3;
      g) realizzazione  di  iniziative  di  collegamento tra stazioni
quali: skipass comune, gestione associata di servizi;
      h) acquisto   di   attrezzature  complementari  alla  fruizione
turistica  invernale  del  territorio  montano  quali  mezzi  per  il
soccorso,  per  la  manutenzione  delle  piste,  acquisto  tecnologie
informatiche;
      i) realizzazione  di  aree  per  i  mezzi  di  soccorso  e  per
l'atterraggio degli elicotteri.
    2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono disciplinati
conformemente  a  quanto  stabilito  dalla  commissione europea nella
procedura aiuto di Stato n. 376.2001 Italia.