Art. 8. Interventi finanziabili 1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Regione Emilia-Romagna concede, sulla base delle priorita' di cui all'Art. 6, contributi per: a) sistemazioni ambientali, anche con interventi di ingegneria naturalistica, sentieristica annessa e connessa agli impianti, realizzazione, adeguamento e inerbimento di piste per la pratica di discipline invernali; b) demolizione di impianti di risalita dismessi e relativo ripristino ambientale; c) interventi di revisione periodica degli impianti di trasporto a fune; d) manutenzione straordinaria e razionalizzazione dei parcheggi e delle vie d'accesso agli impianti, favorendo la realizzazione di parcheggi scambiatori e sistemi di mobilita' collettiva integrati con l'uso degli impianti; e) realizzazione degli impianti nelle aree sciistiche: impianti di arroccamento; impianti a fune, similari e le strutture complementari ad essi, quali impianti di abduzione, invasi, reti ed impianti per la produzione neve, a condizione che rappresentino razionalizzazione di impianti esistenti ovvero collegamenti di comprensorio o comunque siano organicamente inseriti nello sviluppo di stazioni esistenti. La realizzazione degli interventi e' ricompresa in un progetto unitario tale da produrre, nell'ambito complessivo del territorio montano nel quale sono inseriti, i seguenti effetti: l'aumento dell'efficienza, della qualita' e della sicurezza del servizio offerto; la razionalizzione della conduzione degli impianti; la riduzione dell'impatto ambientale; l'aumento delle condizioni di sicurezza degli sciatori; la razionalizzazione del sistema degli impianti esistenti anche attraverso la sostituzione o la soppressione di singoli impianti; la realizzazione di interventi per valorizzare anche i nuovi sport della neve (come snowboard ad altre innovazioni); f) manutenzione ordinaria e straordinaria degli altri impianti sportivi invernali di cui Art. 3; g) realizzazione di iniziative di collegamento tra stazioni quali: skipass comune, gestione associata di servizi; h) acquisto di attrezzature complementari alla fruizione turistica invernale del territorio montano quali mezzi per il soccorso, per la manutenzione delle piste, acquisto tecnologie informatiche; i) realizzazione di aree per i mezzi di soccorso e per l'atterraggio degli elicotteri. 2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono disciplinati conformemente a quanto stabilito dalla commissione europea nella procedura aiuto di Stato n. 376.2001 Italia.