Art. 9.
                        Soggetti beneficiari
    1. I contributi regionali sono assegnati:
      a) ai  soggetti  pubblici e privati che siano proprietari degli
impianti  o  delle  relative  aree,  ovvero gestori degli stessi o di
impianti e attrezzature di servizio;
      b) alle  societa' sportive purche' iscritte agli albi regionale
e/o  provinciale  dell'associazionismo  di  cui  alla legge regionale
7 marzo  1995,  n.  10  "Norme  per la promozione e la valorizzazione
dell'associazionismo".