Art. 9. Soggetti beneficiari 1. I contributi regionali sono assegnati: a) ai soggetti pubblici e privati che siano proprietari degli impianti o delle relative aree, ovvero gestori degli stessi o di impianti e attrezzature di servizio; b) alle societa' sportive purche' iscritte agli albi regionale e/o provinciale dell'associazionismo di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo".