Art. 2.
    1.  La  presente  legge  e' dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti di cui all'Art. 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno
successivo  alla  sua  pubblicazione  nel  Bollettino ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
      Bologna, 1 agosto 2002
                               ERRANI