(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 28 del 2 luglio 2002) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga: la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge disciplina l'utilizzazione e la tutela delle acque della provincia di Bolzano, al fine di conseguire i seguenti obiettivi: a) prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati; b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi; c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorita' per quelle potabili; d) mantenere la capacita' naturale di autodepurazione dei corpi idrici nonche' la loro capacita' di sostenere comunita' animali e vegetali ampie e ben diversificate. 2. Gli obiettivi di cui al comma 1 vengono perseguiti attraverso i seguenti strumenti: a) individuazione degli obiettivi di qualita' ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici; b) tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun bacino idrografico e adeguato sistema di controlli e di sanzioni; c) rispetto dei valori limite di emissione agli scarichi previsti dalla presente legge; d) adeguamento delle reti fognarie e degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane alle disposizioni della presente legge; e) individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento; f) individuazione di misure tese alla conservazione, al riciclo, al riutilizzo e al risparmio delle risorse idriche.