(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 28 del 2 luglio 2002)
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
                              Promulga:
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1. La presente legge disciplina l'utilizzazione e la tutela delle
acque  della  provincia  di Bolzano, al fine di conseguire i seguenti
obiettivi:
      a) prevenire  e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento
dei corpi idrici inquinati;
      b) conseguire  il  miglioramento  dello  stato  delle  acque ed
adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
      c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche,
con priorita' per quelle potabili;
      d) mantenere la capacita' naturale di autodepurazione dei corpi
idrici  nonche'  la  loro  capacita' di sostenere comunita' animali e
vegetali ampie e ben diversificate.
    2.  Gli obiettivi di cui al comma 1 vengono perseguiti attraverso
i seguenti strumenti:
      a) individuazione  degli obiettivi di qualita' ambientale e per
specifica destinazione dei corpi idrici;
      b) tutela  integrata  degli  aspetti qualitativi e quantitativi
nell'ambito  di  ciascun  bacino  idrografico  e  adeguato sistema di
controlli e di sanzioni;
      c) rispetto  dei  valori  limite  di  emissione  agli  scarichi
previsti dalla presente legge;
      d) adeguamento   delle   reti  fognarie  e  degli  impianti  di
depurazione   delle  acque  reflue  urbane  alle  disposizioni  della
presente legge;
      e) individuazione  di  misure per la prevenzione e la riduzione
dell'inquinamento;
      f) individuazione   di   misure  tese  alla  conservazione,  al
riciclo, al riutilizzo e al risparmio delle risorse idriche.