Art. 10.
                      Collaudo tecnico-igienico
    1. Gli acquedotti pubblici di acqua potabile concessi o approvati
non  possono  essere posti in esercizio se non previo collaudo. A tal
fine,  il  gestore  dell'acquedotto  comunica all'Ufficio provinciale
Gestione  risorse  idriche  l'avvenuta  realizzazione  delle  opere e
richiede l'esecuzione del collaudo.
    2.  Il  collaudo tecnico-igienico delle opere e' effettuato da un
tecnico  dell'Ufficio  provinciale  Gestione  risorse idriche e da un
tecnico   dell'azienda   sanitaria  territorialmente  competente,  in
presenza  del  responsabile  dell'acquedotto.  E'  fatto  obbligo  di
redigere un verbale di collaudo.