Art. 12. Regolamento di acquedotto 1. Sulla base dei requisiti minimi di cui al comma 1 dell'Art. 11, ogni gestore di acquedotto pubblico redige un proprio regolamento di acquedotto, approvato dal sindaco del comune interessato. Se il regolamento di acquedotto non corrisponde alle esigenze di un approvvigionamento efficiente e razionale a livello comunale, il sindaco prescrive le modifiche assolutamente necessarie, con particolare riguardo all'area di approvvigionamento e all'obbligo di allacciamento. 2. E' fatto obbligo di trasmettere copia del regolamento di acquedotto di cui al comma 1 all'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche.