Art. 12.
                      Regolamento di acquedotto
    1.  Sulla  base  dei requisiti minimi di cui al comma 1 dell'Art.
11, ogni gestore di acquedotto pubblico redige un proprio regolamento
di  acquedotto,  approvato  dal sindaco del comune interessato. Se il
regolamento  di  acquedotto  non  corrisponde  alle  esigenze  di  un
approvvigionamento  efficiente  e  razionale  a  livello comunale, il
sindaco   prescrive   le   modifiche  assolutamente  necessarie,  con
particolare  riguardo all'area di approvvigionamento e all'obbligo di
allacciamento.
    2.  E'  fatto  obbligo  di  trasmettere  copia del regolamento di
acquedotto di cui al comma 1 all'Ufficio provinciale Gestione risorse
idriche.