Art. 13.
                   Gestori di acquedotti esistenti
    1.  I  gestori  del servizio idropotabile pubblico esistenti alla
data  di  entrata in vigore della presente legge continuano a gestire
il   servizio   fino  alla  scadenza  della  relativa  concessione  o
approvazione.  Alla scadenza della concessione il trasferimento degli
impianti oppure l'eventuale continuazione della gestione del servizio
si disciplina mediante convenzione con il comune.
    2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento
di  esecuzione  del  presente  Titolo  II,  ogni gestore d'acquedotto
esistente redige il proprio regolamento di acquedotto di cui all'Art.
12.