Art. 13. Gestori di acquedotti esistenti 1. I gestori del servizio idropotabile pubblico esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a gestire il servizio fino alla scadenza della relativa concessione o approvazione. Alla scadenza della concessione il trasferimento degli impianti oppure l'eventuale continuazione della gestione del servizio si disciplina mediante convenzione con il comune. 2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione del presente Titolo II, ogni gestore d'acquedotto esistente redige il proprio regolamento di acquedotto di cui all'Art. 12.