Art. 15.
                 Aree di tutela dell'acqua potabile
    1.  La  Ripartizione  provinciale  acque  pubbliche  ed  energia,
istituisce  delle  aree di tutela dell'acqua potabile per assicurare,
mantenere  e migliorare le caratteristiche qualitative e quantitative
delle   risorse  idriche  destinate  all'approvvigionamento  potabile
pubblico.
    Queste  aree  di  tutela  devono  essere  segnalate  al  pubblico
mediante appositi tabelloni.
    2.  Ai fini di una tutela differenziata e per evitare limitazioni
eccessive  alle utilizzazioni, l'area di tutela puo' essere suddivisa
nelle zone di tutela I, II e III:
      a) la   zona   I  deve  garantire  una  sufficiente  tutela  da
inquinamenti  e  danneggiamenti  delle  opere  di  captazione d'acqua
potabile  e  delle  immediate vicinanze. In questa zona sono permesse
soltanto le attivita' connesse con l'approvvigionamento idropotabile.
Il  comune  ha  facolta' di espropriare le aree entro il perimetro di
questa zona o di imporre una servitu';
      b) la   zona  II  deve  garantire  una  sufficiente  tutela  da
inquinamenti   di   natura  biologica  e  batteriologica  nonche'  da
inquinamenti da sostanze chimiche facilmente degradabili nel terreno;
      c) la  zona  III  deve  garantire  la tutela da inquinamenti da
sostanze  inquinanti  non facilmente degradabili nel terreno, nonche'
da danni generali alle risorse idriche.
    3.   Per  ogni  area  di  tutela  dell'acqua  potabile  l'Ufficio
provinciale  Gestione  risorse  idriche  elabora il relativo piano di
tutela dell'acqua potabile, nel quale sono fissati l'estensione delle
zone di tutela e gli specifici divieti, vincoli e limitazioni all'uso
necessari   per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  tutela.  I
documenti,  studi  e  rilievi  necessari  sono  forniti  dal  gestore
dell'acquedotto.
    4.  Nel  regolamento  di  esecuzione  sono specificati i generali
divieti,  vincoli e limitazioni all'uso che possono essere introdotti
nelle aree di tutela dell'acqua potabile. L'applicazione di concimi e
pesticidi  nell'area di tutela dell'acqua potabile avviene secondo le
direttive  emanate  dall'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche
in  collaborazione  con  la  Ripartizione provinciale sperimentazione
agraria e forestale.
    5.  Le  risorse  idriche  che  rivestono importanza per il futuro
fabbisogno   idropotabile   pubblico   possono  essere  salvaguardate
mediante  aree  di  riserva.  Gli obiettivi di tutela corrispondono a
quelli della zona III delle aree di tutela dell'acqua potabile.
    6.  Il  comune  ha  facolta'  di  espropriare  le  aree  entro il
perimetro della zona di tutela o di imporre una servitu', qualora non
possa  essere  altrimenti  garantito il regime di protezione e non si
possa raggiungere un'intesa con i proprietari delle aree interessate.