Art. 16.
  Procedura per l'istituzione di aree di tutela dell'acqua potabile
    1.  L'istituzione dell'area di tutela dell'acqua potabile avviene
secondo  le  stesse  disposizioni  vigenti  per  l'istruttoria  delle
derivazioni  d'acqua pubblica di cui alle leggi provinciali 23 agosto
1978,  n.  49,  e  successive modifiche, e 4 settembre 1976, n. 40, e
successive modifiche.
    2.  La  proposta  per  il  piano di tutela dell'acqua potabile e'
trasmessa,     contestualmente     all'ordinanza     di    ammissione
all'istruttoria  della  domanda  di  derivazione  d'acqua,  ai comuni
interessati  che  provvedono  ad  informare  i  proprietari dei fondi
interessati,   il   gestore  dell'acquedotto,  le  aziende  sanitarie
competenti,  la  Ripartizione  provinciale  foreste,  la Ripartizione
provinciale  agricoltura  e  l'associazione  degli  agricoltori  piu'
rappresentativa  sul  territorio provinciale, che trasmettono le loro
prese di posizione entro trenta giorni dalla data del sopralluogo. La
proposta  del  piano  di  tutela  dell'acqua  potabile  e' esposta al
pubblico  presso  i comuni interessati e presso l'Ufficio provinciale
Gestione risorse idriche.
    3.  L'istruttoria  e' effettuata nell'ambito dell'istruttoria per
le   derivazioni   d'acqua  e  l'approvazione  del  piano  di  tutela
dell'acqua   potabile   avviene  contestualmente  al  rilascio  della
concessione  di derivazione dall'assessore provinciale competente per
la gestione delle risorse idriche.
    4.  Il  piano di tutela dell'acqua potabile e' inserito d'ufficio
nel   piano   urbanistico  del  comune  interessato  da  parte  della
Ripartizione provinciale urbanistica. Prescrizioni difformi contenute
nel rispettivo piano urbanistico sono da intendersi abrogate.