Art. 16. Procedura per l'istituzione di aree di tutela dell'acqua potabile 1. L'istituzione dell'area di tutela dell'acqua potabile avviene secondo le stesse disposizioni vigenti per l'istruttoria delle derivazioni d'acqua pubblica di cui alle leggi provinciali 23 agosto 1978, n. 49, e successive modifiche, e 4 settembre 1976, n. 40, e successive modifiche. 2. La proposta per il piano di tutela dell'acqua potabile e' trasmessa, contestualmente all'ordinanza di ammissione all'istruttoria della domanda di derivazione d'acqua, ai comuni interessati che provvedono ad informare i proprietari dei fondi interessati, il gestore dell'acquedotto, le aziende sanitarie competenti, la Ripartizione provinciale foreste, la Ripartizione provinciale agricoltura e l'associazione degli agricoltori piu' rappresentativa sul territorio provinciale, che trasmettono le loro prese di posizione entro trenta giorni dalla data del sopralluogo. La proposta del piano di tutela dell'acqua potabile e' esposta al pubblico presso i comuni interessati e presso l'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche. 3. L'istruttoria e' effettuata nell'ambito dell'istruttoria per le derivazioni d'acqua e l'approvazione del piano di tutela dell'acqua potabile avviene contestualmente al rilascio della concessione di derivazione dall'assessore provinciale competente per la gestione delle risorse idriche. 4. Il piano di tutela dell'acqua potabile e' inserito d'ufficio nel piano urbanistico del comune interessato da parte della Ripartizione provinciale urbanistica. Prescrizioni difformi contenute nel rispettivo piano urbanistico sono da intendersi abrogate.