Art. 17. I n d e n n i z z i 1. Al proprietario o all'usufruttuario dei terreni siti nell'area di tutela dell'acqua potabile e' dovuto un indennizzo annuo, qualora la normale utilizzazione agricola o forestale sia limitata. L'indennizzo e' a carico del gestore dell'acquedotto ed il suo ammontare e' determinato dal comune competente entro sei mesi dal provvedimento di concessione, secondo le direttive stabilite dalla giunta provinciale. Il gestore dell'impianto di approvvigionamento dell'acqua potabile e' tenuto a liquidare entro sessanta giorni dalla prima fissazione della somma d'indennizzo l'importo dovuto alla persona avente diritto. 2. In caso di inosservanza dei vincoli di cui all'Art. 15, per i quali sono previsti indennizzi, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'Art. 57, sono sospesi i pagamenti a titolo di indennizzo per l'anno corrispondente.