Art. 17.
                         I n d e n n i z z i
    1. Al proprietario o all'usufruttuario dei terreni siti nell'area
di  tutela dell'acqua potabile e' dovuto un indennizzo annuo, qualora
la   normale   utilizzazione   agricola  o  forestale  sia  limitata.
L'indennizzo  e'  a  carico  del  gestore  dell'acquedotto  ed il suo
ammontare  e'  determinato  dal  comune competente entro sei mesi dal
provvedimento  di  concessione,  secondo le direttive stabilite dalla
giunta  provinciale.  Il  gestore dell'impianto di approvvigionamento
dell'acqua potabile e' tenuto a liquidare entro sessanta giorni dalla
prima  fissazione  della  somma  d'indennizzo  l'importo  dovuto alla
persona avente diritto.
    2.  In caso di inosservanza dei vincoli di cui all'Art. 15, per i
quali sono previsti indennizzi, oltre all'applicazione delle sanzioni
amministrative  di cui all'Art. 57, sono sospesi i pagamenti a titolo
di indennizzo per l'anno corrispondente.