Art. 19.
                Scavi e prelievi di acqua sotterranea
    1.  Ogni  scavo  e  prelievo  di acqua sotterranea, anche tramite
prove  di  pompaggio  oppure  allo  scopo  di abbassamento dell'acqua
sotterranea,  nonche'  la  produzione di calore con acqua sotterranea
devono  essere  autorizzati  o  concessi  dall'assessore  provinciale
competente per la gestione delle risorse idriche.
    2.   Sono  esenti  da  autorizzazione  o  concessione  gli  scavi
temporanei  non  destinati  direttamente  al  prelievo o all'utilizzo
d'acqua,  quali  trivellazioni  di  sondaggio  eseguite allo scopo di
indagini  geologiche  o  idrogeologiche, purche' non siano effettuate
prove  di pompaggio, oppure gli scavi risultanti dalla costruzione di
opere   ed   impianti   o  da  lavori  di  movimento  terra,  nonche'
abbassamenti  dell'acqua  sotterranea  con una quantita' d'estrazione
d'acqua  inferiore  a  10  l/s,  autorizzati  dal  sindaco del comune
competente.
    3.  Gli  scavi  indicati al comma 2 devono essere chiusi entro il
piu'  breve  tempo possibile e devono essere adottate tutte le misure
di precauzione per evitare un inquinamento dell'acqua sotterranea.