Art. 19. Scavi e prelievi di acqua sotterranea 1. Ogni scavo e prelievo di acqua sotterranea, anche tramite prove di pompaggio oppure allo scopo di abbassamento dell'acqua sotterranea, nonche' la produzione di calore con acqua sotterranea devono essere autorizzati o concessi dall'assessore provinciale competente per la gestione delle risorse idriche. 2. Sono esenti da autorizzazione o concessione gli scavi temporanei non destinati direttamente al prelievo o all'utilizzo d'acqua, quali trivellazioni di sondaggio eseguite allo scopo di indagini geologiche o idrogeologiche, purche' non siano effettuate prove di pompaggio, oppure gli scavi risultanti dalla costruzione di opere ed impianti o da lavori di movimento terra, nonche' abbassamenti dell'acqua sotterranea con una quantita' d'estrazione d'acqua inferiore a 10 l/s, autorizzati dal sindaco del comune competente. 3. Gli scavi indicati al comma 2 devono essere chiusi entro il piu' breve tempo possibile e devono essere adottate tutte le misure di precauzione per evitare un inquinamento dell'acqua sotterranea.