Art. 2. D e f i n i z i o n i 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) "acque superficiali": tutti i componenti naturali ed artificiali del sistema idrografico che contengono o convogliano le acque dolci superficiali correnti o stagnanti; b) "acque sotterranee": tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo ed il sottosuolo; c) "corpo idrico": un elemento discreto ed omogeneo delle acque superficiali o sotterranee, quale una falda acquifera, un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale; d) "obiettivo di qualita' ambientale": obiettivo da raggiungere per il corpo idrico relativamente allo stato ecologico e chimico per quanto concerne lo stato delle acque superficiali e relativamente allo stato quantitativo e chimico per quanto concerne lo stato delle acque sotterranee; e) "obiettivo di qualita' per destinazione specifica": obiettivo di qualita' da raggiungere per il corpo idrico affinche' sia garantita la specifica destinazione d'uso dell'acqua; i) "inquinamento": lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di energia, le cui conseguenze sono tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque; g) "scarico": qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue domestiche, industriali o urbane, effettuata nelle acque superficiali e sotterranee, sul suolo, nel sottosuolo, in rete fognaria e in impianti di depurazione di acque reflue urbane; sono escluse dalla nozione di scarico le immissioni delle acque di cui agli articoli 42, 44, 46 e 49; h) "fognature separate": la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e puo' essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia; i) "acque di scarico": tutte le acque reflue provenienti da uno scarico; j) "acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attivita' domestiche, nonche' da insediamenti produttivi che diano origine a scarichi assimilabili alle acque reflue domestiche di cui all'allegato "L"; k) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato; l) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attivita' commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento; m) "agglomerato": area in cui la popolazione o le attivita' economiche sono sufficientemente concentrate cosi' da rendere possibile, cioe' tecnicamente ed economicamente realizzabile, anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di depurazione delle acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale; n) "rete fognaria": sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane; o) "1 a.e. (abitante equivalente)": carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno; p) "impianto di depurazione": complesso di opere ed impianti in grado di assicurare un trattamento appropriato delle acque reflue, compreso il trattamento del fango prima della riutilizzazione o dello smaltimento; q) "trattamento appropriato": trattamento delle acque reflue mediante un processo o un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformita' dei corpi idrici ricettori ai relativi obiettivi di qualita' ovvero la conformita' dello scarico alle disposizioni della presente legge; r) "trattamento primario": trattamento delle acque reflue domestiche e urbane mediante un processo fisico o chimico che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi, ovvero mediante altri processi a seguito dei quali il BOD5 delle acque reflue in arrivo sia ridotto almeno del 20 per cento prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue in arrivo siano ridotti almeno del 50 per cento; s) "trattamento secondario": il trattamento delle acque reflue domestiche e urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o un altro processo che garantisca allo scarico la conformita' ai valori limite di emissione di cui agli allegati A o B; t) "fanghi": i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di depurazione; u) "valore limite di emissione": limite di accettabilita' di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unita' di prodotto o di materia prima lavorata o in peso per unita' di tempo; v) "applicazione al terreno": l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento sulla superficie del terreno, iniezione nel terreno, interramento, mescolatura con gli strati superficiali del terreno; w) "utilizzazione agronomica": la gestione di effluenti di allevamento, di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, dalla loro produzione all'applicazione al terreno, finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nei medesimi, ovvero all'utilizzo irriguo o fertirriguo; x) "concimi chimici": qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento industriale; y) "effluente di allevamento": le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato; z) "fertilizzante": qualsiasi sostanza contenente uno o piu' composti azotati, sparsa sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione; sono compresi gli effluenti di allevamento, le acque reflue provenienti da aziende agricole e agroalimentari, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi di cui alla lettera t); aa) "stabilimento industriale" o semplicemente "stabilimento": qualsiasi edificio o installazione in cui si svolgono attivita' commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui agli allegati D ed E ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico.