Art. 2.
                        D e f i n i z i o n i
    1. Ai fini della presente legge si intende per:
      a) "acque   superficiali":   tutti  i  componenti  naturali  ed
artificiali  del  sistema idrografico che contengono o convogliano le
acque dolci superficiali correnti o stagnanti;
      b) "acque  sotterranee": tutte le acque che si trovano sotto la
superficie  del  suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto
con il suolo ed il sottosuolo;
      c) "corpo idrico": un elemento discreto ed omogeneo delle acque
superficiali  o  sotterranee,  quale una falda acquifera, un lago, un
bacino artificiale, un torrente, fiume o canale;
      d) "obiettivo di qualita' ambientale": obiettivo da raggiungere
per  il corpo idrico relativamente allo stato ecologico e chimico per
quanto  concerne  lo  stato  delle acque superficiali e relativamente
allo  stato quantitativo e chimico per quanto concerne lo stato delle
acque sotterranee;
      e) "obiettivo   di   qualita'   per   destinazione  specifica":
obiettivo  di  qualita'  da raggiungere per il corpo idrico affinche'
sia garantita la specifica destinazione d'uso dell'acqua;
      i) "inquinamento":   lo   scarico   effettuato  direttamente  o
indirettamente  dall'uomo  nell'ambiente  idrico  di  sostanze  o  di
energia,  le  cui  conseguenze  sono  tali  da mettere in pericolo la
salute  umana,  nuocere  alle  risorse viventi e al sistema ecologico
idrico,  compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi
delle acque;
      g) "scarico":  qualsiasi immissione diretta tramite condotta di
acque reflue domestiche, industriali o urbane, effettuata nelle acque
superficiali  e  sotterranee,  sul  suolo,  nel  sottosuolo,  in rete
fognaria  e  in  impianti di depurazione di acque reflue urbane; sono
escluse  dalla  nozione  di  scarico le immissioni delle acque di cui
agli articoli 42, 44, 46 e 49;
      h) "fognature  separate":  la  rete  fognaria costituita da due
condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e
puo'  essere  dotata  di dispositivi per la raccolta e la separazione
delle  acque  di  prima pioggia, l'altra che canalizza le altre acque
reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
      i) "acque di scarico": tutte le acque reflue provenienti da uno
scarico;
      j) "acque  reflue  domestiche":  acque  reflue  provenienti  da
insediamenti   di   tipo   residenziale   e   da  servizi,  derivanti
prevalentemente  dal  metabolismo  umano  e  da attivita' domestiche,
nonche'  da  insediamenti  produttivi  che  diano  origine a scarichi
assimilabili alle acque reflue domestiche di cui all'allegato "L";
      k) "acque   reflue   urbane":  acque  reflue  domestiche  o  il
miscuglio  di  acque  reflue  domestiche, di acque reflue industriali
ovvero  meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche
separate e provenienti da agglomerato;
      l) "acque  reflue  industriali": qualsiasi tipo di acque reflue
scaricate  da  edifici  o  installazioni in cui si svolgono attivita'
commerciali  o  di  produzione  di  beni,  diverse dalle acque reflue
domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
      m) "agglomerato":  area  in  cui  la popolazione o le attivita'
economiche   sono   sufficientemente  concentrate  cosi'  da  rendere
possibile,  cioe'  tecnicamente ed economicamente realizzabile, anche
in  rapporto  ai  benefici  ambientali conseguibili, la raccolta e il
convogliamento  delle  acque  reflue  urbane  verso  un  impianto  di
depurazione  delle  acque  reflue  urbane o verso un punto di scarico
finale;
      n) "rete  fognaria":  sistema  di condotte per la raccolta e il
convogliamento delle acque reflue urbane;
      o) "1    a.e.    (abitante   equivalente)":   carico   organico
biodegradabile,  avente una richiesta biochimica di ossigeno a cinque
giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno;
      p) "impianto di depurazione": complesso di opere ed impianti in
grado  di  assicurare  un trattamento appropriato delle acque reflue,
compreso il trattamento del fango prima della riutilizzazione o dello
smaltimento;
      q) "trattamento  appropriato":  trattamento  delle acque reflue
mediante  un  processo  o  un  sistema  di  smaltimento  che, dopo lo
scarico,  garantisca  la  conformita'  dei  corpi idrici ricettori ai
relativi  obiettivi  di  qualita' ovvero la conformita' dello scarico
alle disposizioni della presente legge;
      r) "trattamento   primario":  trattamento  delle  acque  reflue
domestiche  e  urbane  mediante  un  processo  fisico  o  chimico che
comporti  la sedimentazione dei solidi sospesi, ovvero mediante altri
processi a seguito dei quali il BOD5 delle acque reflue in arrivo sia
ridotto  almeno  del  20  per  cento  prima  dello scarico e i solidi
sospesi  totali delle acque reflue in arrivo siano ridotti almeno del
50 per cento;
      s) "trattamento  secondario": il trattamento delle acque reflue
domestiche  e  urbane  mediante un processo che in genere comporta il
trattamento  biologico  con  sedimentazione  secondaria,  o  un altro
processo  che garantisca allo scarico la conformita' ai valori limite
di emissione di cui agli allegati A o B;
      t) "fanghi":   i  fanghi  residui,  trattati  o  non  trattati,
provenienti dagli impianti di depurazione;
      u) "valore  limite  di  emissione": limite di accettabilita' di
una  sostanza  inquinante  contenuta  in  uno  scarico,  misurata  in
concentrazione,  ovvero  in  peso per unita' di prodotto o di materia
prima lavorata o in peso per unita' di tempo;
      v) "applicazione al terreno": l'apporto di materiale al terreno
mediante  spandimento  sulla  superficie  del  terreno, iniezione nel
terreno,  interramento,  mescolatura  con gli strati superficiali del
terreno;
      w) "utilizzazione  agronomica":  la  gestione  di  effluenti di
allevamento,  di  acque  reflue  provenienti  da  aziende  agricole e
piccole     aziende    agroalimentari,    dalla    loro    produzione
all'applicazione  al terreno, finalizzata all'utilizzo delle sostanze
nutritive  ed  ammendanti contenute nei medesimi, ovvero all'utilizzo
irriguo o fertirriguo;
      x) "concimi chimici": qualsiasi fertilizzante prodotto mediante
procedimento industriale;
      y) "effluente  di allevamento": le deiezioni del bestiame o una
miscela  di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di
prodotto trasformato;
      z) "fertilizzante":  qualsiasi  sostanza  contenente uno o piu'
composti  azotati, sparsa sul terreno per stimolare la crescita della
vegetazione;  sono  compresi  gli  effluenti di allevamento, le acque
reflue  provenienti  da  aziende agricole e agroalimentari, i residui
degli allevamenti ittici e i fanghi di cui alla lettera t);
      aa) "stabilimento  industriale" o semplicemente "stabilimento":
qualsiasi  edificio  o  installazione  in  cui  si svolgono attivita'
commerciali   o   industriali   che   comportano  la  produzione,  la
trasformazione  ovvero  l'utilizzazione  delle  sostanze  di cui agli
allegati  D  ed E  ovvero  qualsiasi  altro  processo  produttivo che
comporti la presenza di tali sostanze nello scarico.