Art. 22. Costruzione ed esercizio di impianti per l'estrazione di acqua sotterranea 1. La giunta provinciale stabilisce le norme tecniche per la costruzione di pozzi e per l'esecuzione di trivellazioni, nonche' le relative norme di esercizio. 2. La ditta che costruisce il pozzo deve certificare la fine e la corretta esecuzione dei lavori nonche' il rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o concessione per la perforazione del pozzo stesso. La certificazione deve essere presentata all'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche entro 30 giorni dal completamento del pozzo. 3. L'impresa che senza autorizzazione o concessione da parte della pubblica amministrazione realizzi per conto di un terzo un impianto per l'estrazione di acqua sotterranea e' obbligata in solido con il terzo committente al pagamento della sanzione amministrativa di cui all'Art. 57, comma 1, lettera a).