Art. 22.
        Costruzione ed esercizio di impianti per l'estrazione
                        di acqua sotterranea
    1.  La  giunta  provinciale  stabilisce  le norme tecniche per la
costruzione  di pozzi e per l'esecuzione di trivellazioni, nonche' le
relative norme di esercizio.
    2. La ditta che costruisce il pozzo deve certificare la fine e la
corretta esecuzione dei lavori nonche' il rispetto delle prescrizioni
contenute  nell'autorizzazione  o concessione per la perforazione del
pozzo  stesso.  La  certificazione deve essere presentata all'Ufficio
provinciale   Gestione   risorse   idriche   entro   30   giorni  dal
completamento del pozzo.
    3.  L'impresa  che  senza  autorizzazione  o concessione da parte
della  pubblica  amministrazione  realizzi  per  conto di un terzo un
impianto per l'estrazione di acqua sotterranea e' obbligata in solido
con  il  terzo committente al pagamento della sanzione amministrativa
di cui all'Art. 57, comma 1, lettera a).