Art. 23.
                Utilizzazione dell'acqua sotterranea
    1.  Le  acque  sotterranee estratte da falde in pressione sono di
principio  riservate all'uso potabile. L'utilizzazione di dette acque
per  altri  fini puo' essere concessa solo in carenza di idonee acque
superficiali  o  quando  l'estrazione  dalla  falda  freatica non sia
possibile.