Art. 24.
         Rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici
    1.  L'Agenzia  provinciale per l'ambiente, applicando i criteri e
le  metodologie  per  il  monitoraggio e la classificazione dei corpi
idrici  e  quelli  relativi  alla  disciplina degli scarichi di acque
reflue stabiliti dallo Stato e dall'Unione europea, rileva i seguenti
dati:
      a) le  caratteristiche  qualitative  e  quantitative  dei corpi
idrici superficiali e sotterranei ed il loro andamento nel tempo;
      b) gli  scarichi  pubblici e privati nei corpi idrici e le loro
caratteristiche;
      c) le caratteristiche degli impianti di depurazione delle acque
reflue  urbane  e  dei relativi collettori principali, nonche' i dati
relativi alla loro funzionalita'.
    2.  Ai  fini dell'accertamento delle condizioni dei corpi idrici,
l'Agenzia predispone stazioni fisse e mobili di rilevamento.