Art. 24. Rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici 1. L'Agenzia provinciale per l'ambiente, applicando i criteri e le metodologie per il monitoraggio e la classificazione dei corpi idrici e quelli relativi alla disciplina degli scarichi di acque reflue stabiliti dallo Stato e dall'Unione europea, rileva i seguenti dati: a) le caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici superficiali e sotterranei ed il loro andamento nel tempo; b) gli scarichi pubblici e privati nei corpi idrici e le loro caratteristiche; c) le caratteristiche degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei relativi collettori principali, nonche' i dati relativi alla loro funzionalita'. 2. Ai fini dell'accertamento delle condizioni dei corpi idrici, l'Agenzia predispone stazioni fisse e mobili di rilevamento.