Art. 26. Obiettivi di qualita' per corpi idrici a specifica destinazione 1. L'obiettivo di qualita' per corpi idrici a specifica destinazione individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una particolare utilizzazione da parte dell'uomo o alla vita dei pesci. 2. Sono acque a specifica destinazione: a) le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile; b) le acque destinate alla balneazione; c) le acque superficiali che per essere idonee alla vita dei pesci richiedono protezione e miglioramento. 3. Fermo restando quanto disposto all'Art. 25, con il piano di tutela delle acque sono individuate le acque a specifica destinazione di cui al comma 2 e sono stabiliti gli interventi di salvaguardia per mantenere o adeguare dette acque allo specifico obiettivo di qualita' nonche' i tempi di attuazione. Con il piano di tutela delle acque possono altresi' essere individuati ulteriori destinazioni dei corpi idrici ed i relativi obiettivi di qualita'. 4. Spetta all'Agenzia: a) la classificazione secondo le caratteristiche fisiche, chimiche, biologiche e microbiologiche dei corpi idrici; b) la predisposizione e l'aggiornamento periodico dell'elenco di tutte le acque di cui al comma 2 indicando le caratteristiche ed i risultati degli ultimi rilevamenti; c) l'individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento relativo all'anno precedente. Tale individuazione deve essere portata a conoscenza delle amministrazioni comunali interessate almeno un mese prima dell'inizio della stagione balneare; d) la concessione di deroghe nei casi previsti. 5. I comuni delimitano le zone non balneabili mediante apposita segnaletica e provvedono ad informare i cittadini.