Art. 26.
   Obiettivi di qualita' per corpi idrici a specifica destinazione
    1.   L'obiettivo   di  qualita'  per  corpi  idrici  a  specifica
destinazione  individua  lo  stato  dei  corpi  idrici  idoneo ad una
particolare utilizzazione da parte dell'uomo o alla vita dei pesci.
    2. Sono acque a specifica destinazione:
      a) le  acque  superficiali  destinate  alla produzione di acqua
potabile;
      b) le acque destinate alla balneazione;
      c) le  acque  superficiali  che per essere idonee alla vita dei
pesci richiedono protezione e miglioramento.
    3.  Fermo  restando  quanto disposto all'Art. 25, con il piano di
tutela delle acque sono individuate le acque a specifica destinazione
di cui al comma 2 e sono stabiliti gli interventi di salvaguardia per
mantenere o adeguare dette acque allo specifico obiettivo di qualita'
nonche'  i  tempi  di  attuazione. Con il piano di tutela delle acque
possono  altresi' essere individuati ulteriori destinazioni dei corpi
idrici ed i relativi obiettivi di qualita'.
    4. Spetta all'Agenzia:
      a) la   classificazione  secondo  le  caratteristiche  fisiche,
chimiche, biologiche e microbiologiche dei corpi idrici;
      b) la  predisposizione  e l'aggiornamento periodico dell'elenco
di tutte le acque di cui al comma 2 indicando le caratteristiche ed i
risultati degli ultimi rilevamenti;
      c) l'individuazione  delle  zone  idonee alla balneazione sulla
base   dei  risultati  delle  analisi  e  delle  eventuali  ispezioni
effettuate  durante  il  periodo  di  campionamento relativo all'anno
precedente.  Tale  individuazione  deve  essere  portata a conoscenza
delle  amministrazioni  comunali  interessate  almeno  un  mese prima
dell'inizio della stagione balneare;
      d) la concessione di deroghe nei casi previsti.
    5.  I  comuni delimitano le zone non balneabili mediante apposita
segnaletica e provvedono ad informare i cittadini.