Art. 27. Piano di tutela delle acque 1. La tutela dei corpi idrici, considerati nei loro aspetti qualitativi e quantitativi come beni di interesse pubblico, e' perseguita mediante il piano di tutela delle acque. 2. Il piano di tutela delle acque contiene in particolare: a) le caratteristiche dei corpi idrici; b) l'individuazione degli obiettivi di qualita' ambientale e per specifica destinazione; c) le misure di tutela qualitativa e quantitativa tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico; d) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorita'; e) il fabbisogno di reti fognarie e impianti di depurazione per acque reflue urbane con l'indicazione delle opere di interesse sovracomunale, della localizzazione degli impianti e delle relative priorita' e tempi di realizzazione nonche' dei valori limite di emissione; f) le prescrizioni e indicazioni in merito alla gestione dei servizi di fognatura e depurazione, all'organizzazione delle relative strutture tecniche, amministrative e di controllo degli scarichi, al personale addetto e alle attrezzature e apparecchiature tecniche necessarie; g) vincoli di tutela e gli interventi di bonifica dei corpi idrici; h) programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti. 3. Entro il 31 dicembre 2003 l'Agenzia redige il progetto di piano di tutela delle acque, che costituisce piano di settore ai sensi dell'Art. 11 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche. Qualora vengano approvati progetti implicitamente dichiarati di pubblica utilita' va assicurata l'applicazione delle disposizioni di cui al capo III della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. 4. Sulla base delle previsioni del piano di tutela delle acque le autorita' competenti effettuano la revisione delle grandi e piccole concessioni di derivazione d'acqua al fine del mantenimento o del perseguimento degli obiettivi di qualita'. Ove necessario possono disporre prescrizioni, limitazioni temporali e quantitative, nonche' la revoca delle concessioni nel caso in cui vengano accettate condizioni di grave degrado ambientale, senza che cio' possa dar luogo alla corresponsione di indennizzo da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.