Art. 27.
                     Piano di tutela delle acque
    1.  La  tutela  dei  corpi  idrici,  considerati nei loro aspetti
qualitativi  e  quantitativi  come  beni  di  interesse  pubblico, e'
perseguita mediante il piano di tutela delle acque.
    2. Il piano di tutela delle acque contiene in particolare:
      a) le caratteristiche dei corpi idrici;
      b) l'individuazione  degli  obiettivi  di qualita' ambientale e
per specifica destinazione;
      c) le  misure  di  tutela  qualitativa  e quantitativa tra loro
integrate e coordinate per bacino idrografico;
      d) l'indicazione  della  cadenza  temporale  degli interventi e
delle relative priorita';
      e) il fabbisogno di reti fognarie e impianti di depurazione per
acque  reflue  urbane  con  l'indicazione  delle  opere  di interesse
sovracomunale,  della  localizzazione degli impianti e delle relative
priorita'  e  tempi  di  realizzazione  nonche'  dei valori limite di
emissione;
      f) le  prescrizioni  e  indicazioni in merito alla gestione dei
servizi di fognatura e depurazione, all'organizzazione delle relative
strutture  tecniche, amministrative e di controllo degli scarichi, al
personale  addetto  e  alle  attrezzature  e apparecchiature tecniche
necessarie;
      g) vincoli  di  tutela  e  gli interventi di bonifica dei corpi
idrici;
      h) programma   di   verifica  dell'efficacia  degli  interventi
previsti.
    3.  Entro  il  31 dicembre  2003  l'Agenzia redige il progetto di
piano  di  tutela  delle  acque,  che costituisce piano di settore ai
sensi  dell'Art.  11 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e
successive    modifiche.    Qualora    vengano   approvati   progetti
implicitamente   dichiarati   di   pubblica  utilita'  va  assicurata
l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al capo III della legge
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.
    4. Sulla base delle previsioni del piano di tutela delle acque le
autorita'  competenti  effettuano la revisione delle grandi e piccole
concessioni  di  derivazione  d'acqua  al fine del mantenimento o del
perseguimento  degli  obiettivi  di  qualita'. Ove necessario possono
disporre  prescrizioni, limitazioni temporali e quantitative, nonche'
la  revoca  delle  concessioni  nel  caso  in  cui  vengano accettate
condizioni  di  grave  degrado  ambientale,  senza che cio' possa dar
luogo  alla  corresponsione  di  indennizzo  da  parte della pubblica
amministrazione,   fatta  salva  la  relativa  riduzione  del  canone
demaniale di concessione.