Art. 28. Coordinamento con le previsioni urbanistiche 1. L'approvazione del piano di tutela delle acque e dei relativi progetti comporta la variante agli strumenti urbanistici in vigore ed equivale a dichiarazione di pubblica utilita', nonche' di indifferibilita' ed urgenza degli interventi ivi previsti. 2. Con la localizzazione degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, deve essere delimitata anche l'ampiezza della relativa zona di rispetto in funzione della potenzialita' e della tipologia dell'impianto nonche' delle caratteristiche dei luoghi e devono essere definiti i relativi vincoli di tutela. Entro tali zone va in ogni caso vietato l'insediamento di nuovi edifici di tipo residenziale. Tale disposizione si applica anche agli impianti di depurazione esistenti. 3. Nei piani urbanistici, loro varianti o revisioni, l'ubicazione dei nuovi insediamenti civili e produttivi dovra' essere stabilita in localita' idonee, in rapporto alla tutela delle acque, tenendo conto della disponibilita' idrica, della convenienza di raggruppare lavorazioni omogenee e di utilizzare servizi pubblici di fognatura e depurazione.