Art. 28.
            Coordinamento con le previsioni urbanistiche
    1.  L'approvazione del piano di tutela delle acque e dei relativi
progetti comporta la variante agli strumenti urbanistici in vigore ed
equivale   a   dichiarazione   di   pubblica   utilita',  nonche'  di
indifferibilita' ed urgenza degli interventi ivi previsti.
    2.  Con  la  localizzazione  degli  impianti di depurazione delle
acque  reflue  urbane,  deve essere delimitata anche l'ampiezza della
relativa  zona  di  rispetto  in funzione della potenzialita' e della
tipologia  dell'impianto  nonche'  delle caratteristiche dei luoghi e
devono  essere definiti i relativi vincoli di tutela. Entro tali zone
va  in  ogni  caso  vietato  l'insediamento  di nuovi edifici di tipo
residenziale.  Tale  disposizione  si  applica anche agli impianti di
depurazione esistenti.
    3. Nei piani urbanistici, loro varianti o revisioni, l'ubicazione
dei nuovi insediamenti civili e produttivi dovra' essere stabilita in
localita'  idonee, in rapporto alla tutela delle acque, tenendo conto
della   disponibilita'   idrica,  della  convenienza  di  raggruppare
lavorazioni  omogenee e di utilizzare servizi pubblici di fognatura e
depurazione.