Art. 3.
                       Compiti della provincia
    1. Alla provincia compete:
      a) l'istituzione  delle  aree  di  tutela dell'acqua potabile e
l'elaborazione del piano di tutela dell'acqua potabile per ogni area;
      b) la redazione del piano provinciale di tutela delle acque;
      c) il  coordinamento  delle  attivita' e degli interventi degli
enti responsabili dell'attuazione del piano di tutela delle acque;
      d) la  realizzazione  e  gestione degli impianti di smaltimento
delle acque reflue, se previsto dal piano di tutela delle acque;
      e) la formazione del catasto degli scarichi di acque reflue non
recapitanti in rete fognaria;
      f) la  vigilanza  sull'osservanza  delle  norme  della presente
legge  nonche'  il rilascio degli atti e dei provvedimenti di propria
competenza;
      g) il   rilevamento   delle   caratteristiche   qualitative   e
quantitative  dei  corpi idrici, la designazione e la classificazione
dei corpi idrici in funzione degli obiettivi di qualita';
      h) la  divulgazione  delle informazioni sullo stato di qualita'
delle acque;
      i) l'adozione  dei  provvedimenti sostitutivi necessari in caso
di inerzia degli enti competenti.