Art. 3. Compiti della provincia 1. Alla provincia compete: a) l'istituzione delle aree di tutela dell'acqua potabile e l'elaborazione del piano di tutela dell'acqua potabile per ogni area; b) la redazione del piano provinciale di tutela delle acque; c) il coordinamento delle attivita' e degli interventi degli enti responsabili dell'attuazione del piano di tutela delle acque; d) la realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento delle acque reflue, se previsto dal piano di tutela delle acque; e) la formazione del catasto degli scarichi di acque reflue non recapitanti in rete fognaria; f) la vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge nonche' il rilascio degli atti e dei provvedimenti di propria competenza; g) il rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici, la designazione e la classificazione dei corpi idrici in funzione degli obiettivi di qualita'; h) la divulgazione delle informazioni sullo stato di qualita' delle acque; i) l'adozione dei provvedimenti sostitutivi necessari in caso di inerzia degli enti competenti.