Art. 30. Reti fognarie 1. Gli agglomerati con oltre 15.000 a.e. (abitante equivalente) devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane. Gli agglomerati con un numero di a.e. inferiore vanno dotati di rete fognaria entro le seguenti scadenze: a) 31 dicembre 2004 per quelli con un numero di a.e. compreso tra 2.000 e 15.000; b) 31 dicembre 2006 per quelli con meno di 2.000 a.e. 2. I requisiti a cui devono rispondere la progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie vengono definiti con regolamento di esecuzione. 3. Con il piano di tutela delle acque vengono stabiliti i casi in cui la costruzione di una rete fognaria per gli agglomerati comporta costi eccessivi non giustificati dai vantaggi ambientali ottenibii nonche' i sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.