Art. 30.
                            Reti fognarie
    1.  Gli  agglomerati con oltre 15.000 a.e. (abitante equivalente)
devono  essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane.
Gli  agglomerati con un numero di a.e. inferiore vanno dotati di rete
fognaria entro le seguenti scadenze:
      a) 31 dicembre  2004  per quelli con un numero di a.e. compreso
tra 2.000 e 15.000;
      b) 31 dicembre 2006 per quelli con meno di 2.000 a.e.
    2.  I  requisiti  a  cui  devono  rispondere la progettazione, la
costruzione  e  la  manutenzione delle reti fognarie vengono definiti
con regolamento di esecuzione.
    3. Con il piano di tutela delle acque vengono stabiliti i casi in
cui  la costruzione di una rete fognaria per gli agglomerati comporta
costi  eccessivi  non  giustificati dai vantaggi ambientali ottenibii
nonche'  i  sistemi  individuali  o  altri sistemi pubblici o privati
adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.