Art. 31.
                         Scarichi sul suolo
    1. E' vietato qualsiasi scarico di acque reflue sul suolo o negli
strati  superficiali  del  sottosuolo, fatta eccezione per i seguenti
tipi di scarichi:
      a) scarichi  di  cui all'Art. 30, comma 3, e all'Art. 34, comma
3,  nel  rispetto  delle  norme  e dei valori limite di emissione che
verranno stabilite con il regolamento di esecuzione;
      b) scarichi  di  acque  reflue urbane per i quali sia accertata
l'impossibilita'  tecnica  o  l'eccessiva  onerosita'  di recapito in
corpi   idrici   superficiali,   a  fronte  dei  benefici  ambientali
conseguibili,  nel  rispetto  delle  norme  e  dei  valori  limite di
emissione che verranno stabiliti con il regolamento di esecuzione;
      c) scarichi  di  acque  reflue  industriali  per  i  quali  sia
accertata  l'impossibilita' tecnica o l'eccessiva onerosita' a fronte
dei  benefici  ambientali  conseguibili, a recapitare in corpi idrici
superficiali,  nel  rispetto  dei  valori  limite di emissione di cui
all'allegato G;
      d) scaricatori  di  piena  e di sicurezza a servizio delle reti
fognarie;
      e) scarichi  di  acque  provenienti  dalla lavorazione di rocce
naturali, nonche' dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali,
purche' i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed
inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere
o instabilita' dei suoli;
      f) scarichi  di  acque  meteoriche convogliate in reti fognarie
separate.
    2.  Per  gli  scarichi  di  cui  al comma 1 puo' essere richiesta
un'indagine   idrogeologica   preventiva,   qualora   la   situazione
idrogeologica non sia gia' nota.