Art. 31. Scarichi sul suolo 1. E' vietato qualsiasi scarico di acque reflue sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione per i seguenti tipi di scarichi: a) scarichi di cui all'Art. 30, comma 3, e all'Art. 34, comma 3, nel rispetto delle norme e dei valori limite di emissione che verranno stabilite con il regolamento di esecuzione; b) scarichi di acque reflue urbane per i quali sia accertata l'impossibilita' tecnica o l'eccessiva onerosita' di recapito in corpi idrici superficiali, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, nel rispetto delle norme e dei valori limite di emissione che verranno stabiliti con il regolamento di esecuzione; c) scarichi di acque reflue industriali per i quali sia accertata l'impossibilita' tecnica o l'eccessiva onerosita' a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, nel rispetto dei valori limite di emissione di cui all'allegato G; d) scaricatori di piena e di sicurezza a servizio delle reti fognarie; e) scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali, nonche' dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purche' i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilita' dei suoli; f) scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate. 2. Per gli scarichi di cui al comma 1 puo' essere richiesta un'indagine idrogeologica preventiva, qualora la situazione idrogeologica non sia gia' nota.