Art. 33.
                   Scarichi in acque superficiali
    1.  Le  acque  reflue  domestiche  devono essere sottoposte prima
dello  scarico  in  acque superficiali ad un trattamento appropriato,
nel  rispetto  delle  norme  e  dei  valori  limite  di emissione che
verranno stabilite con il regolamento di esecuzione.
    2.  Le  acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello
scarico  in  acque  superficiali,  ad un trattamento appropriato come
segue:
      a) lo  scarico proveniente da agglomerati con 2.000 o piu' a.e.
va  sottoposto  ad  un  trattamento  secondario  atto al rispetto dei
valori  limite  di  emissione di cui all'allegato A, ad eccezione dei
limiti  relativi  al fosforo totale e all'azoto totale per i quali il
rispetto  dei  limiti  va  raggiunto per uno o entrambi i parametri a
seconda  della  situazione  locale, entro l'anno 2005; tale eccezione
vale  anche  per  il  raggiungimento  del  limite  relativo all'azoto
ammoniacale;
      b) lo  scarico proveniente da agglomerati con un numero di a.e.
compreso  tra 200 e 1999 va sottoposto, salvo casi particolari, entro
il 31 dicembre 2005 ad un trattamento secondario atto al rispetto dei
valori limite di emissione di cui all'allegato B;
      c) lo  scarico  proveniente da agglomerati con meno di 200 a.e.
va  sottoposto  entro  il  31 dicembre  2005 almeno ad un trattamento
primario  atto  al  rispetto  dei  valori  limite di emissione di cui
all'allegato C;
      d) per gli scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati
a  forte  fluttuazione  stagionale  degli  abitanti  equivalenti puo'
essere   definita   una   disciplina  specifica,  fermo  restando  il
conseguimento degli obiettivi di qualita' ambientale.
    3.  Gli  scarichi  di acque reflue domestiche e urbane situati in
zone  d'alta  montagna,  al  di sopra dei 1.500 metri sul livello del
mare,  dove,  a  causa  delle  basse  temperature  non  e'  possibile
effettuare   un   trattamento   biologico  efficace,  possono  essere
sottoposti  ad  un trattamento meno spinto, purche' studi dettagliati
comprovino che essi non avranno ripercussioni negative sull'ambiente.
    4. Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali
devono rispettare i valori limite di emissione di cui all'allegato D,
nonche'   quelli   piu'   restrittivi   stabiliti   con   l'atto   di
autorizzazione  in  funzione  del  perseguimento  degli  obiettivi di
qualita'.   Quando   le   caratteristiche  dello  scarico,  ancorche'
depurato,  siano tali da non garantire il rispetto degli obiettivi di
qualita'  definiti  dal  piano  di tutela delle acque, lo scarico non
puo' essere autorizzato.
    5. E' vietato lo scarico di acque reflue in laghi naturali.
    6. Lo scarico e l'eventuale trattamento delle acque meteoriche di
dilavamento sono soggetti alle disposizioni di cui all'Art. 46.