Art. 35. Scarichi di sostanze pericolose 1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti in cui si svolgono attivita' che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui agli allegati F e H e nei cui scarichi sia accertata la presenza delle sostanze stesse in quantita' o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilita' delle metodiche di rilevamento. 2. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze di cui agli allegati F ed H, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. 3. Gli scarichi di sostanze pericolose devono essere conformi ai valori limite di emissione di cui agli allegati D, E, F e G. 4. Con l'autorizzazione puo' essere disposto che gli scarichi parziali di sostanze pericolose subiscano un trattamento prima della loro confluenza nello scarico generale, fissando i limiti per tali sostanze, ovvero che gli stessi siano separati dallo scarico generale e trattati come rifiuti. Non e' consentito diluire gli scarichi parziali di cui sopra con acque di raffreddamento, di lavaggio o impiegate per la produzione di energia elettrica.