Art. 35.
                   Scarichi di sostanze pericolose
    1.  Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose
si  applicano  agli  stabilimenti  in  cui  si svolgono attivita' che
comportano  la  produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle
sostanze  di cui agli allegati F e H e nei cui scarichi sia accertata
la  presenza  delle  sostanze  stesse  in  quantita' o concentrazioni
superiori ai limiti di rilevabilita' delle metodiche di rilevamento.
    2.  Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze di cui
agli  allegati  F  ed  H,  il  punto  di misurazione dello scarico si
intende   fissato   subito   dopo   l'uscita   dallo  stabilimento  o
dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo.
    3.  Gli scarichi di sostanze pericolose devono essere conformi ai
valori limite di emissione di cui agli allegati D, E, F e G.
    4.  Con  l'autorizzazione  puo'  essere disposto che gli scarichi
parziali  di sostanze pericolose subiscano un trattamento prima della
loro  confluenza  nello  scarico generale, fissando i limiti per tali
sostanze, ovvero che gli stessi siano separati dallo scarico generale
e  trattati  come  rifiuti.  Non  e'  consentito diluire gli scarichi
parziali  di  cui  sopra  con  acque di raffreddamento, di lavaggio o
impiegate per la produzione di energia elettrica.