Art. 38.
 Approvazione dei progetti relativi allo scarico delle acque reflue
    1.  La  costruzione  di insediamenti, edifici e installazioni che
non  scaricano  le  acque  reflue  domestiche  in  rete  fognaria, di
stabilimenti  che  prevedono  lo  scarico di acque reflue industriali
nonche'  di  reti  fognarie e impianti di depurazione di acque reflue
urbane, sono soggetti ad approvazione del sindaco per le categorie di
cui  all'allegato M  e  dell'Agenzia  in  tutti gli altri casi, fatte
salve le disposizioni della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e
successive modifiche.
    2.  Per  l'approvazione  delle  opere  e degli impianti di cui al
comma   1,   deve   essere  presentata  unitamente  alla  domanda  di
concessione edilizia, la documentazione tecnica che contenga:
      a) la   descrizione   degli   insediamenti   e,   nel  caso  di
stabilimenti,   del   ciclo  produttivo  e  delle  materie  prime  ed
intermedie  impiegate, della capacita' di produzione e del fabbisogno
idrico;
      b) la  qualita'  e la quantita' degli scarichi che si intendono
effettuare;
      c) il corpo ricettore ove le acque reflue verranno scaricate;
      d) la descrizione dei sistemi di fognatura e trattamento;
      e) qualsiasi  ulteriore  informazione e dato, secondo criteri e
modalita' da definirsi con il regolamento di esecuzione.
    3.  Nella  scelta degli impianti e dei trattamenti di depurazione
si  deve  tenere  conto  delle  migliori  tecniche disponibili, della
necessita'  di  disporre  di  dispositivi  sufficienti a garantire la
continuita'   del   trattamento,   salvo  le  interruzioni  dovute  a
manutenzione  straordinaria  o  a guasti, e di quanto verra' definito
con il regolamento di esecuzione.
    4.   Nei  casi  in  cui  e'  richiesta  l'approvazione  da  parte
dell'Agenzia  il  sindaco,  appena ricevuta la domanda di concessione
edilizia, richiede un parere vincolante sul progetto all'Agenzia, che
si esprime entro sessanta giorni.
    5.  Avverso  la  mancata  approvazione  del progetto o avverso le
prescrizioni  contenute nell'atto di approvazione e' ammesso ricorso,
entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, all'Agenzia per
le  opere  e  gli scarichi di cui all'allegato M e al comitato VIA di
cui  all'Art.  12  della  legge  provinciale  24 luglio 1998, n. 7, e
successive modifiche, per tutti gli altri casi.
    6. La decisione sui ricorsi di cui al comma 5 e' definitiva.