Art. 38. Approvazione dei progetti relativi allo scarico delle acque reflue 1. La costruzione di insediamenti, edifici e installazioni che non scaricano le acque reflue domestiche in rete fognaria, di stabilimenti che prevedono lo scarico di acque reflue industriali nonche' di reti fognarie e impianti di depurazione di acque reflue urbane, sono soggetti ad approvazione del sindaco per le categorie di cui all'allegato M e dell'Agenzia in tutti gli altri casi, fatte salve le disposizioni della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche. 2. Per l'approvazione delle opere e degli impianti di cui al comma 1, deve essere presentata unitamente alla domanda di concessione edilizia, la documentazione tecnica che contenga: a) la descrizione degli insediamenti e, nel caso di stabilimenti, del ciclo produttivo e delle materie prime ed intermedie impiegate, della capacita' di produzione e del fabbisogno idrico; b) la qualita' e la quantita' degli scarichi che si intendono effettuare; c) il corpo ricettore ove le acque reflue verranno scaricate; d) la descrizione dei sistemi di fognatura e trattamento; e) qualsiasi ulteriore informazione e dato, secondo criteri e modalita' da definirsi con il regolamento di esecuzione. 3. Nella scelta degli impianti e dei trattamenti di depurazione si deve tenere conto delle migliori tecniche disponibili, della necessita' di disporre di dispositivi sufficienti a garantire la continuita' del trattamento, salvo le interruzioni dovute a manutenzione straordinaria o a guasti, e di quanto verra' definito con il regolamento di esecuzione. 4. Nei casi in cui e' richiesta l'approvazione da parte dell'Agenzia il sindaco, appena ricevuta la domanda di concessione edilizia, richiede un parere vincolante sul progetto all'Agenzia, che si esprime entro sessanta giorni. 5. Avverso la mancata approvazione del progetto o avverso le prescrizioni contenute nell'atto di approvazione e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, all'Agenzia per le opere e gli scarichi di cui all'allegato M e al comitato VIA di cui all'Art. 12 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche, per tutti gli altri casi. 6. La decisione sui ricorsi di cui al comma 5 e' definitiva.