Art. 39.
        Collaudo delle opere e autorizzazione degli scarichi
    1.  Almeno  quindici giorni prima dell'attivazione degli scarichi
relativi  a  opere  approvate  ai  sensi  dell'Art.  38,  deve essere
presentata  la  domanda di collaudo e autorizzazione dello scarico al
comune  competente  per le opere di cui all'allegato M ed all'Agenzia
per  i  restanti. Nella domanda deve essere indicata la data di messa
in  esercizio e deve essere allegata una dichiarazione che attesta la
conformita'   alle   caratteristiche   indicate   nel   progetto.  La
dichiarazione  deve  essere  sottoscritta  da  un tecnico qualificato
iscritto ad un albo professionale.
    2.  Con la presentazione della richiesta di autorizzazione di cui
al  comma  1,  lo  scarico  si intende provvisoriamente autorizzato a
partire dalla data indicata nella richiesta stessa.
    3.  Per  le opere e gli scarichi di cui all'allegato M il sindaco
rilascia  l'autorizzazione  entro  novanta giorni dalla data indicata
per  la  messa  in  esercizio  e  ne invia copia all'Agenzia. Per gli
scarichi  in  rete  fognaria  una copia va trasmessa anche al gestore
dell'impianto di depurazione.
    4.  Per  tutte  le  altre  opere,  se previsto dal regolamento di
esecuzione  o  prescritto  con  l'approvazione  del  progetto, devono
essere  comunicati  all'Agenzia,  entro novanta giorni dalla messa in
esercizio,  i  risultati  delle  analisi  dello scarico effettuate in
condizioni   normali   di   esercizio  da  parte  di  un  laboratorio
indipendente.
    5. Entro centocinquanta giorni dalla data fissata per la messa in
esercizio,  l'Agenzia esegue il collaudo e rilascia l'autorizzazione,
fissando  i valori limite di emissione, le prescrizioni tecniche e la
periodicita' e la tipologia dei controlli.
    6.  Nel  caso  di  impianti particolarmente complessi puo' essere
concessa una proroga dei termini previsti dai commi 4 e 5.
    7.  Se  vengono accertati valori allo scarico superiori ai valori
limite  di  emissione  fissati,  il  titolare dello scarico adotta le
misure  necessarie a riportare lo scarico nei limiti prescritti entro
un  termine  massimo  di  novanta giorni e le comunica all'Agenzia. I
nuovi  accertamenti analitici devono essere eseguiti in conformita' a
quanto  indicato  al  comma  4.  Nel  caso  di scarichi contenenti le
sostanze  pericolose  di  cui  agli  allegati  F e H, lo scarico deve
essere  immediatamente  interrotto  fino all'adozione delle misure di
cui sopra.
    8.  Qualora,  dopo  la  decorrenza del termine di cui al comma 7,
vengano superati ancora i valori limite di emissione, lo scarico deve
essere  interrotto,  ad  eccezione  degli scarichi delle acque reflue
urbane.  Per  questi  ultimi  l'assessore  provinciale  competente in
materia  di  tutela  delle  acque prescrive l'esecuzione delle misure
necessarie  ad  adeguare  lo  scarico  ai  valori limite di emissione
fissati.  In caso di inerzia si provvede d'ufficio. Le spese relative
sono a carico del titolare dello scarico.
    9.  Nel  caso  di scarichi di sostanze pericolose di cui all'Art.
35,  l'autorizzazione ha una validita' di quattro anni. Un anno prima
della  scadenza  ne deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico puo'
essere  provvisoriamente  mantenuto  in  finzione  nel rispetto delle
prescrizioni   contenute   nella   precedente   autorizzazione,  fino
all'adozione  di  un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo e'
stata presentata tempestivamente.
    10.   Nel   caso   di  scarichi  di  acque  reflue  derivanti  da
stabilimenti industriali diversi da quelli di cui al comma 9, nonche'
di   scarichi  di  acque  reflue  urbane  e  domestiche,  l'autorita'
competente al rilascio dell'autorizzazione esegue almeno una verifica
ogni   quattro  anni,  con  la  facolta'  di  procedere  a  revisione
dell'autorizzazione  in  ogni momento in seguito all'evoluzione della
migliore   tecnologia  disponibile,  nonche'  alla  evoluzione  della
situazione ambientale.
    11.  Ai  fini  del controllo dell'osservanza dei valori limite di
emissione  degli scarichi e del regolare funzionamento degli impianti
di depurazione puo' essere prescritta l'installazione di strumenti di
controllo in automatico nonche' la modalita' di gestione degli stessi
e  la conservazione dei relativi risultati. Le spese di installazione
e  gestione sono a carico del titolare dello scarico. Detti strumenti
devono essere sigillabili e facilmente ispezionabili dal personale di
vigilanza.   Il   titolare   dello  scarico  e'  tenuto  a  segnalare
immediatamente  all'autorita'  competente i guasti degli strumenti di
rilevazione automatica e di registrazione.
    12. Avverso la mancata autorizzazione o le prescrizioni contenute
nell'atto  di  autorizzazione e' ammesso ricorso, entro trenta giorni
dalla  notifica  del  provvedimento,  all'Agenzia  per le opere e gli
scarichi  di  cui all'allegato M e al comitato VIA di cui all'Art. 12
della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche,
per tutti gli altri casi.
    13. La decisione sui ricorsi di cui al comma 12 e' definitiva.
    14.  Per  gli  insediamenti,  edifici o installazioni, soggetti a
diversa  destinazione,  ad  ampliamento,  a ristrutturazione o la cui
attivita'  sia  trasferita  in altro luogo, da cui derivi uno scarico
avente  caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse,
deve  essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico. Qualora
lo  scarico  non  abbia  caratteristiche  qualitative  o quantitative
diverse,  deve  essere  data  comunicazione all'autorita' competente,
che,   verificata  la  compatibilita'  dello  scarico  con  il  corpo
ricettore, adotta i provvedimenti eventualmente necessari.