Art. 4.
                         Compiti dei comuni
    1. Ai comuni compete:
      a) l'approvvigionamento  potabile  pubblico e la determinazione
della tariffa per il servizio idropotabile;
      b) l'approvazione del regolamento di acquedotto;
      c) la gestione del catasto degli acquedotti pubblici;
      d) la  realizzazione  e  gestione  della  rete fognaria per gli
agglomerati urbani in conformita' al piano di tutela delle acque;
      e) l'estrazione  e  lo  smaltimento  del  fango  dei sistemi di
smaltimento  individuali  di  cui  all'Art.  34,  comma  3,  nei casi
previsti dal regolamento di esecuzione;
      f) l'adozione  di un regolamento per il servizio di fognatura e
di  depurazione,  in  conformita'  ed  entro  i  termini che verranno
fissati con regolamento di esecuzione;
      g) la  vigilanza  sull'osservanza  delle  norme  della presente
legge,  nonche'  il  rilascio  delle autorizzazioni, dei pareri e dei
provvedimenti di propria competenza.
    2.  Per  la  realizzazione e gestione delle reti fognarie e degli
impianti  di  depurazione  di  interesse  sovracomunale,  i comuni si
avvalgono  del  servizio  integrato  di  cui  all'Art. 5. Al servizio
integrato  di  fognatura  e  depurazione  i  comuni  possono altresi'
trasferire servizi idrici di interesse comunale.