Art. 4. Compiti dei comuni 1. Ai comuni compete: a) l'approvvigionamento potabile pubblico e la determinazione della tariffa per il servizio idropotabile; b) l'approvazione del regolamento di acquedotto; c) la gestione del catasto degli acquedotti pubblici; d) la realizzazione e gestione della rete fognaria per gli agglomerati urbani in conformita' al piano di tutela delle acque; e) l'estrazione e lo smaltimento del fango dei sistemi di smaltimento individuali di cui all'Art. 34, comma 3, nei casi previsti dal regolamento di esecuzione; f) l'adozione di un regolamento per il servizio di fognatura e di depurazione, in conformita' ed entro i termini che verranno fissati con regolamento di esecuzione; g) la vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge, nonche' il rilascio delle autorizzazioni, dei pareri e dei provvedimenti di propria competenza. 2. Per la realizzazione e gestione delle reti fognarie e degli impianti di depurazione di interesse sovracomunale, i comuni si avvalgono del servizio integrato di cui all'Art. 5. Al servizio integrato di fognatura e depurazione i comuni possono altresi' trasferire servizi idrici di interesse comunale.