Art. 40.
                 Scarichi esistenti di acque reflue
    1.  Gli scarichi di acque reflue industriali autorizzati ai sensi
della  legge  provinciale  6 settembre 1973, n. 63, che rispettano le
prescrizioni  e i valori limite di emissione della presente legge, si
intendono autorizzati anche ai sensi della stessa.
    2.  Per  gli  scarichi di acque reflue industriali autorizzati ai
sensi  della  legge  provinciale  6 settembre  1973,  n.  63, che non
rispettano  le  prescrizioni  o  i  valori  limite di emissione della
presente  legge,  deve  essere  presentato un progetto di adeguamento
entro un anno dall'entrata in vigore della stessa. Con l'approvazione
del  progetto l'autorita' competente per l'autorizzazione e' tenuta a
fissare  un termine per l'adeguamento dello scarico, che comunque non
puo'  essere  superiore  a  quattro anni dall'entrata in vigore della
presente  legge.  Nel  caso  in cui il termine di cui sopra non venga
rispettato,  l'autorizzazione  allo  scarico si intende revocata e lo
scarico deve essere interrotto.
    3. Gli scarichi di acque reflue domestiche esistenti alla data di
entrata  in vigore della presente legge, che non scaricano nella rete
fognaria,  si considerano autorizzati ai sensi della stessa. Entro un
anno  dall'emanazione  del  regolamento di esecuzione di cui all'Art.
33,  comma  1,  i  comuni  verificano  le  caratteristiche  di  detti
scarichi.   Qualora  venga  accettato  che  non  sono  conformi  alle
prescrizioni  della  presente legge e non e' previsto l'allacciamento
alla  rete  fognaria  entro  quattro  anni,  il  comune  prescrive la
presentazione   del  progetto  di  adeguamento  entro  un  anno.  Con
l'approvazione  del progetto viene fissato un termine non superiore a
quattro   anni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge  per
l'adeguamento dello scarico.
    4. Le reti fognarie e gli impianti di depurazione di acque reflue
urbane  esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge
si'   intendono   autorizzati   ai   sensi  della  stessa.  Eventuali
adeguamenti necessari ed i relativi tempi di attuazione sono definiti
con il piano di tutela delle acque.