Art. 46.
           Acque meteoriche e di lavaggio di aree esterne
    1.  Per le acque meteoriche non inquinate deve essere previsto il
riutilizzo  ed  in  subordine  la dispersione nel sottosuolo. Qualora
cio'  non  sia  possibile  o  opportuno  in  rapporto alla situazione
locale, tali acque possono essere scaricate in acque superficiali. Le
impermeabilizzazioni del suolo devono essere ridotte al minimo.
    2.  Ai  fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali,
con regolamento di esecuzione vengono disciplinati i casi in cui puo'
essere prescritto che:
      a) gli  scarichi  di  acque  meteoriche  raccolte  tramite reti
fognarie  con  sistemi  di convogliamento separati siano sottoposti a
particolari prescrizioni;
      b) le immissioni di acque meteoriche di dilavamento, effettuate
tramite  altre  condotte  separate,  siano  sottoposte  a particolari
prescrizioni;
      c) le  acque  di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne
non  recapitanti in reti fognarie siano convogliate ed opportunamente
trattate  in impianti di depurazione, per particolari casi nei quali,
in  relazione alle attivita' svolte, vi sia il rischio di dilavamento
dalle  superfici  impermeabili  scoperte  di sostanze pericolose o di
sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi
di qualita' dei corpi idrici.
    3.  Per  l'approvazione  dei  progetti  e  l'autorizzazione degli
impianti  di  cui  al  comma  2 si applicano le procedure di cui agli
articoli 38 e 39.
    4. L'immissione diretta delle acque di cui al comma 2 nelle acque
sotterranee e' vietata.