Art. 48.
          Sistemazioni idrauliche delle acque superficiali
             e tutela delle relative aree di pertinenza
    1.  Acque  superficiali  possono essere sottoposte a sistemazioni
idrauliche o correzioni del corso solo se cio' risulta necessario per
la   sicurezza  dell'uomo  o  la  protezione  di  beni  ed  opere  di
particolare  valore  e  infrastrutture,  oppure se, nel caso di corsi
d'acqua  gia'  sistemati,  gli  interventi  tendono  a  migliorare la
situazione  degli  stessi.  Con  gli interventi si dovra' mantenere o
ripristinare, per quanto possibile, il corso naturale.
    2.  L'alveo  e le sponde sono, per quanto possibile, da sistemare
in  modo  da  essere  idonee  come  habitat per una vasta varieta' di
animali  e  piante,  mantenere lo scambio tra le acque superficiali e
sotterranee  e  permettere  la  crescita  di  una  vegetazione ripale
autoctona.
    3.  Corsi  d'acqua  superficiali  non  possono  essere  coperti o
intubati.  Eccezioni sono ammesse per sovrappassi, per canali irrigui
a portata periodica, per la sostituzione di tratti intubati o coperti
esistenti,  qualora  non sia possibile evitare la copertura e in zone
edificate per ragioni di incolumita' delle persone.
    4.  Al  fine  di assicurare il mantenimento o il ripristino della
vegetazione  spontanea  nella  fascia  immediatamente  adiacente alle
acque superficiali, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli
inquinanti  di  origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di
conservazione   della   biodiversita',   vengono   disciplinati   con
regolamento  di  esecuzione  gli  interventi  di  trasformazione e di
gestione  del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno
dieci metri dalla sponda delle acque superficiali.
    5.  Per  garantire  le  finalita'  di  cui  al  comma  4, le aree
demaniali  dei  fiumi,  dei  torrenti,  dei laghi e delle altre acque
comprese  nella  fascia di dieci metri dalla sponda dell'alveo inciso
dei  corsi d'acqua, che alla data di entrata in vigore della presente
legge  non  sono utilizzate a scopo agricolo o destinate ad altro uso
ai  sensi del piano urbanistico, vanno utilizzate per il ripristino e
recupero  ambientale. In tali aree e' ammessa, qualora necessaria, la
realizzazione di infrastrutture di interesse pubblico.
    6.   Alle   concessioni  ed  autorizzazioni  per  l'utilizzazione
agricola  delle  aree demaniali di cui al comma 5 gia' intensivamente
coltivate non si applicano le disposizioni e le norme di cui all'Art.
6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.