Art. 50. Estrazione di ghiaia, sabbia e altri materiali 1. Per l'estrazione di ghiaia, sabbia o altri materiali, ad esclusione delle estrazioni dal demanio idrico pubblico, e' necessario il parere dell'agenzia, che si esprime entro sessanta giorni. 2. L'estrazione di cui al comma 1 non e' ammessa al di sotto del livello della falda acquifera nel caso di corpi idrici sotterranei che per qualita' e quantita' sono idonei all'approvvigionamento idrico. 3. Nel caso di corpi idrici sotterranei che per quantita' e qualita' siano idonei all'approvvigionamento idrico e' ammessa l'estrazione sopra il livello della falda acquifera, qualora sopra il livello massimo della falda venga lasciato un adeguato strato di protezione da definire in base alla situazione idrogeologica locale.