Art. 50.
           Estrazione di ghiaia, sabbia e altri materiali
    1.  Per  l'estrazione  di  ghiaia,  sabbia  o altri materiali, ad
esclusione   delle   estrazioni   dal  demanio  idrico  pubblico,  e'
necessario  il  parere  dell'agenzia,  che  si esprime entro sessanta
giorni.
    2.  L'estrazione di cui al comma 1 non e' ammessa al di sotto del
livello  della  falda  acquifera nel caso di corpi idrici sotterranei
che  per  qualita'  e  quantita'  sono  idonei all'approvvigionamento
idrico.
    3.  Nel  caso  di  corpi  idrici  sotterranei che per quantita' e
qualita'   siano  idonei  all'approvvigionamento  idrico  e'  ammessa
l'estrazione sopra il livello della falda acquifera, qualora sopra il
livello  massimo  della  falda  venga  lasciato un adeguato strato di
protezione da definire in base alla situazione idrogeologica locale.