Art. 51.
                Pericolo di inquinamento delle acque
    1.  L'agenzia, in collaborazione con gli altri organi competenti,
definisce, ove opportuno, gli interventi atti a prevenire o attenuare
le  conseguenze  di  episodi di inquinamento accidentale dell'acqua a
causa  di  inondazioni,  prodotti  usati  per l'estinzione di incendi
verificatisi   in   magazzini  ed  impianti  e  perdita  di  sostanze
inquinanti  durante  il  trasporto  e  lo stoccaggio. Tali interventi
consistono in:
      a) analisi  dei pericoli e valutazione dei rischi di potenziali
episodi di inquinamento accidentale;
      b) misure di prevenzione;
      c) misure   per   il   ripristino   dello   stato  delle  acque
superficiali  o  sotterranee  colpite  da inquinamento dovuto a cause
accidentali;
      d) misure  preparatorie  e procedure per la rapida informazione
in caso di emergenze.
    2.  Nei  casi  di grave ed irreversibile pericolo di danno per le
acque  superficiali e sotterranee, l'assessore provinciale competente
in materia di tutela delle acque, su proposta dell'agenzia, ordina la
sospensione  dell'attivita'  causa  del  pericolo, per tutto il tempo
necessario  alla  messa  in opera delle migliori tecniche disponibili
per evitare la situazione di pericolo o di danno.