Art. 53.
           Tariffa del servizio di fognatura e depurazione
    1.  La  tariffa  costituisce  il  corrispettivo  del  servizio di
fognatura  e  di  depurazione  ed e' formata dalla somma di due parti
corrispondenti  rispettivamente  al servizio di fognatura ed a quello
di depurazione.
    2.  La  tariffa e' determinata in modo da assicurare la copertura
dei  costi di gestione, degli ammortamenti relativi agli investimenti
sostenuti  direttamente  dagli enti gestori, nonche' degli importi di
cui all'Art. 54.
    3.  La  quota  di  tariffa riferita al servizio di depurazione e'
dovuta  anche  nel  caso  in  cui  la rete fognaria sia sprovvista di
idonei   impianti  di  trattamento  o  questi  siano  temporaneamente
inattivi. Tale quota tariffaria deve essere inoltre corrisposta anche
per il servizio di cui all'Art. 4, comma 1, lettera e).
    4.   Al  fine  della  determinazione  della  tariffa,  il  volume
dell'acqua scaricata e' determinato in misura pari al volume di acqua
fornita,  prelevata  o comunque accumulata, da determinare con idonei
strumenti  di  misura;  i  comuni  possono  prevedere  riduzioni  per
determinati utilizzi che non comportano lo scarico di acque reflue.
    5.  Per  gli  scarichi  di acque reflue industriali la tariffa e'
determinata  sulla  base della quantita' e della qualita' delle acque
reflue  scaricate. I titolari del servizio di fognatura e depurazione
delle  acque  reflue urbane possono stabilire convenzioni particolari
con   utenze   industriali   di  rilevante  entita',  qualora  queste
utilizzino l'impianto di depurazione delle acque reflue urbane.
    6.  La  tariffa viene determinata dai comuni ogni anno per l'anno
successivo   entro   il   termine  per  l'approvazione  del  bilancio
preventivo  ed  e'  applicata  dai  comuni o dai soggetti gestori nel
rispetto   della  convenzione  e  del  relativo  disciplinare.  Nella
modulazione   della   tariffa   possono   essere   previste   tariffe
differenziate  per  scaglioni di consumo. Per conseguire obiettivi di
equa  ridistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa
per le residenze secondarie.
    7.  Ogni  ente  gestore  del  servizio  integrato  di fognatura e
depurazione  fissa per il proprio ambito, entro il 31 ottobre di ogni
anno  per  l'anno  successivo, il prezzo per il servizio di fognatura
relativo  alle  reti  fognarie  di  interesse  sovracomunale e per il
servizio  di  depurazione  per  metro cubo di acqua reflua scaricata,
unico  per tutto l'ambito territoriale ottimale. In caso contrario si
applica  il  prezzo fissato per l'anno corrente. Il prezzo va fissato
in modo da assicurare la copertura dei costi di gestione del servizio
di  fognatura  e  depurazione  e  degli  ammortamenti  relativi  agli
investimenti sostenuti direttamente dall'ente gestore.
    8.  La  giunta  provinciale  definisce  i  criteri  generali  per
l'applicazione  ed  il  calcolo  della  tariffa  per  il  servizio di
fognatura e depurazione nonche' per il conferimento indiretto a mezzo
di  idonei  mezzi  di trasporto di acque reflue, fanghi e simili agli
impianti  di depurazione di acque reflue urbane. Per l'accertamento e
la riscossione della tariffa valgono le norme statali in materia.