Art. 55.
          Versamenti per il finanziamento di reti fognarie
               e dei relativi impianti di depurazione
    1.  I comuni versano annualmente alla provincia un importo per la
parziale copertura delle spese sostenute per la realizzazione di reti
fognarie  e  impianti di depurazione per le acque reflue urbane. Base
di calcolo per la determinazione di tale importo costituisce la spesa
sostenuta  dalla provincia negli ultimi 15 anni, per la realizzazione
di  tali  opere.  Per  i  comuni  sprovvisti  di  idonei  impianti di
depurazione  tale  importo  verra maggiorato,  al fine di comprendere
anche  una  quota  pari  al costo medio di gestione degli impianti di
depurazione delle acque reflue urbane in esercizio.
    2.  I  criteri  e  le  modalita'  per il calcolo ed il versamento
dell'importo  di  cui  al  comma  1  sono  determinati  dalla  giunta
provinciale  sia  per gli scarichi civili che per quelli industriali.
L'importo annuo non puo' essere inferiore all'1 per cento e superiore
al 2 per cento della spesa complessiva di cui al comma 1.
    3.  L'importo dovuto da ciascun comune e' determinato annualmente
dalla giunta provinciale, sulla base dei criteri e delle modalita' di
cui al comma 2.
    4.  Gli  importi  versati sono destinati al finanziamento di reti
fognarie ed impianti di depurazione per le acque reflue urbane.
    5.  Qualora  un  comune  non provveda a versare l'importo da esso
dovuto  entro il termine prestabilito, l'importo e' dedotto nell'anno
successivo  dalla  terza rata delle somme attribuite al comune stesso
ai sensi dell'Art. 4 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6.